La recisione del collegamento beni-dati consuma il riciclaggio (Cass. pen. Sez. 2 n. 2029 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riciclaggio, la condotta di chi priva un veicolo di provenienza furtiva delle targhe, ovvero asporta il numero di telaio e i documenti di immatricolazione, costituisce il primo di una serie di atti finalizzati a recidere il collegamento tra il bene e i dati destinati a identificarlo. Tale condotta segna l’inizio del momento consumativo del reato, che si protrae fino alla completa destrutturazione del veicolo, risultando superata la soglia del mero tentativo e degli atti prodromici univocamente indirizzati alla realizzazione della condotta tipica. Il delitto di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e, quando realizzato con condotte frammentarie e progressive, si considera consumato ove si realizzi il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bari confermava la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di riciclaggio aggravato e continuato, disponendo la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. L’imputato, in concorso con i correi, era stato tratto in arresto in flagranza mentre era in corso lo smontaggio di un’autovettura di provenienza furtiva; nel sito erano state rinvenute le scocche di altre autovetture già completamente destrutturate. Il difensore proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione di legge per la mancata riqualificazione dei fatti nella forma del delitto tentato e il vizio di motivazione in punto di recidiva e di mancata prevalenza delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente chiarito che la giurisprudenza di legittimità, a seguito della novellazione operata con la legge n. 55/1990, ha escluso la natura di reato a consumazione anticipata del riciclaggio, affermandone la configurabilità nella forma tentata. Tale compatibilità, tuttavia, non esime il giudice dal verificare i connotati dell’attività illecita concretamente accertata. Nel caso di specie, l’attività criminosa aveva già determinato la completa destrutturazione di sei autovetture di provenienza furtiva, le cui scocche erano state rinvenute nel sito al momento dell’intervento della polizia giudiziaria, rendendo indiscutibile l’avvenuta consumazione dell’illecito per tali veicoli.
Con riferimento all’autovettura della quale era in corso lo smontaggio, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il reato di riciclaggio, realizzato con condotte frammentarie e progressive, si considera consumato ove si realizzi il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica. Nel caso in esame, la privazione delle targhe, rinvenute occultate tra le sterpaglie, ovvero l’asportazione del numero di telaio, costituisce un atto finalizzato a recidere il collegamento tra il bene di provenienza furtiva e i dati destinati a identificarlo, segnando l’inizio del momento consumativo che si protrae fino alla completa destrutturazione del veicolo. Tale condotta supera la soglia del mero tentativo, rendendo corretta la qualificazione del delitto nella forma consumata, come già affermato in fattispecie analoghe relative a pezzi di veicoli disassemblati e confusi con beni di origine lecita.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla recidiva, poiché la sentenza impugnata aveva omesso ogni verifica in ordine alla relazione tra il precedente penale per combustione illecita di rifiuti e l’addebito a giudizio, nonché le ragioni per cui la ricaduta dovesse intendersi come espressione di ingravescente pericolosità e non come occasionale. È stata altresì censurata la motivazione sul giudizio di comparazione, per aver valorizzato negativamente la contestazione della natura del reato e la mancata comparizione in giudizio, trattandosi di legittimo esercizio di facoltà e diritti processuali che non possono essere ricompresi tra i criteri dell’art. 133 cod. pen. La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, dichiarando inammissibili le residue censure.
Nota della Redazione
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