Improcedibilità del ricorso pensionistico per mancata notifica e carenza di interesse (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 603 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico pubblico, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione a parte resistente impedisce in modo radicale l’instaurazione del contraddittorio e configura una ipotesi di improcedibilità del ricorso, rilevabile anche in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata. L’improcedibilità consegue, sotto distinto profilo, alla rinuncia agli atti del giudizio che, sebbene improduttiva di effetti per mancata accettazione delle controparti ai sensi dell’art. 110 c.g.c., è idonea a esprimere il venir meno dell’interesse ad agire del ricorrente per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, cessato dal servizio con il grado di Primo Maresciallo Luogotenente dell’Esercito Italiano, titolare di pensione erogata dall’INPS, aveva chiesto la rideterminazione e/o riliquidazione del trattamento pensionistico, con riconoscimento degli incrementi correlati alle progressioni in carriera conseguite nel periodo dall’1.01.2011 al 31.12.2014 e degli emolumenti pensionabili maturati durante il blocco retributivo previsto dall’art. 9 della legge 122/2010.

Con lettera del 1.10.2020 il ricorrente aveva messo in mora l’amministrazione, invitandola a provvedere in sede di liquidazione. Instaurato il giudizio innanzi alla Corte dei conti, con memoria depositata l’8.5.2023 il ricorrente ha rinunciato agli atti, chiedendo la declaratoria di estinzione e la compensazione delle spese, e dichiarando di non provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alle parti resistenti. All’udienza pubblica nessuna parte è comparsa.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ha rilevato, come peraltro rappresentato dal ricorrente nella memoria dell’8.5.2023, che non risulta agli atti la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, in difformità da quanto previsto dall’art. 155, comma 3, Cgc, come modificato dall’art. 68, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 114/2019.

Richiamando il più accreditato orientamento giurisprudenziale — tra cui pronunce delle sezioni giurisdizionali Campania, Veneto, Puglia e Abruzzo, e l’indirizzo formatosi nella giurisprudenza di legittimità in materia previdenziale e di lavoro, ritenuto presentare assonanze significative con il processo pensionistico pubblico — la Corte afferma che la mancata notifica dell’atto introduttivo unitamente al decreto di fissazione dell’udienza impedisce in modo radicale l’instaurazione del contraddittorio. Tale evenienza configura una ipotesi di improcedibilità del ricorso: in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata, il ricorso deve considerarsi improcedibile.

Sotto altro profilo, il giudice prende atto della rinuncia agli atti depositata dalla difesa del ricorrente. La rinuncia risulta improduttiva di effetti ai sensi dell’art. 110 c.g.c., per la mancata accettazione delle parti resistenti, ma è comunque idonea a esprimere il venir meno dell’interesse ad agire del ricorrente, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La Corte dichiara pertanto l’improcedibilità del ricorso e nulla per le spese del giudizio. La decisione è stata assunta in camera di consiglio, in composizione monocratica, con deposito in Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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