Pensione privilegiata militare: unicità dell’accertamento e rigetto per insussistenza della patologia (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 601 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo, destinato a spiegare effetti rispetto a tutte le provvidenze e i benefici di legge, compreso il trattamento pensionistico di privilegio. Ne deriva che l’interessato ha interesse concreto ed attuale a contestare in sede giurisdizionale il giudizio sfavorevole di non dipendenza, per evitare il consolidamento di un accertamento pregiudizievole alla futura domanda di pensione privilegiata. Ai fini del diritto alla pensione privilegiata militare, l’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973 richiede la concorrenza di tre condizioni: l’ascrivibilità dell’infermità a una delle categorie della tabella A annessa alla legge n. 313/1968, la dipendenza da fatti di servizio e la non suscettibilità di miglioramento. Il giudizio di dipendenza da causa di servizio integra una valutazione tecnico-discrezionale del Comitato di verifica, sindacabile dal giudice contabile solo se supportata da adeguata e coerente motivazione medico-legale.

Il Fatto

Il ricorrente, già vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, veniva collocato in congedo assoluto dal 17.10.2018 per permanente inidoneità al servizio militare, ascritta a una patologia psichica diagnosticata come disturbo dell’adattamento con aspetti ansioso-depressivi e atipie ideative. La CMO di Roma, con verbale del 17.09.2018, aveva riconosciuto diverse infermità dipendenti da causa di servizio e ascritto la menomazione complessiva alla tabella A, categoria 5.

Il Comitato di verifica, con parere del 26.10.2018 confermato il 09.12.2019, negava invece la dipendenza della patologia psichica da fatti di servizio. Sul presupposto di tale unicità dell’accertamento, il Comando Generale rigettava l’istanza di pensione privilegiata e l’INPS non provvedeva sulla domanda. Il ricorrente agiva quindi davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento del trattamento di privilegio.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione. Dal petitum emerge che il ricorrente non ha domandato il riconoscimento della causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo, ma il diritto alla pensione privilegiata; l’eccezione è pertanto superata.

Quanto all’interesse ad agire, il Collegio richiama la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM del 17 agosto 2023, che ha composto il contrasto interpretativo ritenendo ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio, domandi l’accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico. Valorizzando il principio di unicità dell’accertamento ex art. 12 d.P.R. n. 461/2001, le Sezioni Riunite hanno affermato che il riconoscimento della dipendenza costituisce accertamento definitivo anche in caso di successiva richiesta di equo indennizzo o di pensione privilegiata.

Nel merito, il ricorso è infondato. Il Comitato di verifica ha escluso che la patologia psichica derivasse da fatti di servizio, collegandola a fattori di ordine costituzionale. Secondo la Corte, nei precedenti di servizio dell’interessato non emergono fattori specifici idonei a dare luogo alla patologia, che non può derivare dalle ordinarie competenze operative dei dipendenti dell’Arma.

La consulenza disposta dalla Corte e resa dall’ASL Napoli 1 Centro il 22.7.2024 ha confermato tale conclusione, rilevando che l’infermità risulta allo stato in remissione clinica e dunque non ascrivibile ad alcuna categoria, con esclusione dell’esame della dipendenza da causa di servizio. Il parere, immune da vizi logici, è integralmente condiviso dal Giudice.

Il parere medico-legale ha peraltro attestato che spetta la pensione di privilegio per la spondiloartrosi cervicodorsolombare, già riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta alla tabella A, categoria 8. Su tale profilo il Giudice dichiara di non potersi pronunciare, essendo il perimetro del giudizio delimitato dal petitum e dalla causa petendi. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione del supplemento istruttorio disposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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