Art. 2149.
Divieto di subconcessione
Il mezzadro non puo' cedere la mezzadria, ne' affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.
Libro V — Del lavoro
Art. 2149.
Divieto di subconcessione
Il mezzadro non puo' cedere la mezzadria, ne' affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.
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