Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 14 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., deve essere definito con sentenza anch’essa monocratica, restando la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c.. Il provvedimento che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa del conto assume la forma della sentenza, non del decreto monocratico. Quando l’agente contabile ha depositato i conti nel termine perentorio assegnato, il giudizio va definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Valle d’Aosta promuoveva, con ricorso depositato il 30 giugno 2023, il giudizio per la resa del conto nei confronti dell’agente contabile di un Comune, con riferimento agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.
Il Giudice designato, accogliendo il ricorso, con decreto n. 6 del 14 settembre 2023 assegnava all’agente contabile il termine perentorio del 29 febbraio 2024 per il deposito del conto all’Ente e a quest’ultimo il termine del 31 maggio 2024 per il deposito presso la sezione giurisdizionale. Il Comune provvedeva effettivamente al deposito in data 31 maggio 2024. La Procura depositava poi istanza di fissazione dell’udienza, e alla camera di consiglio il Pubblico Ministero concludeva chiedendo il non luogo a provvedere per intervenuto adempimento, anziché l’estinzione per cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice affronta anzitutto una questione di forma del provvedimento. Una volta avviato il giudizio per resa di conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., ritiene che lo stesso debba essere definito, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con sentenza monocratica. La fase collegiale resta destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ex art. 142 c.g.c..
Il Collegio richiama, in senso conforme, le pronunce della Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 227/2023 e della Sezione giurisdizionale per la Puglia n. 389/2023.
Sul secondo profilo, il Giudice osserva che la diversa forma del decreto monocratico, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c., non richiederebbe motivazione. Aderisce pertanto alla tesi secondo cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa di conto debba assumere la forma della sentenza. Richiama in tal senso le Sezioni giurisdizionali per la Lombardia n. 36/2024, la Basilicata n. 14/2024, la Liguria n. 63/2024 e il Veneto n. 101/2024.
Nel merito, il Giudice rileva che i conti dell’agente contabile risultano depositati nel rispetto dei termini assegnati e che il Pubblico Ministero ha chiesto la fissazione dell’udienza. Procede quindi alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del Magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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