Responsabilità amministrativa per omessa attivazione del recupero del credito erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 63 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale derivante dalla prescrizione di un credito dell’ente, la condotta omissiva del funzionario subentrato nella titolarità del servizio è causalmente ascrivibile solo se risulti dimostrato che egli, nel periodo di esercizio delle funzioni, fosse a conoscenza dei fatti e che su di lui si fosse radicato uno specifico obbligo di servizio. La mera inclusione del funzionario tra i destinatari di una comunicazione di servizio non è sufficiente, ove risulti che la stessa sia stata soltanto archiviata e non consultata, in coerenza con l’assenza, a quella data, di un suo coinvolgimento nella procedura. In mancanza di un formale passaggio di consegne dai responsabili precedenti e di elementi obiettivi di conoscenza, l’inerzia non è rimproverabile a titolo di colpa grave, con conseguente proscioglimento nel merito e liquidazione delle spese a carico dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.

Il Fatto

Due funzionari di un’Unione di Comuni sono convenuti dalla Procura Regionale per il risarcimento di un pregiudizio erariale quantificato in euro 11.010,17, asseritamente cagionato dalla mancata adozione di atti a tutela di una posizione creditoria dell’ente. La vicenda riguarda somme retributive liquidate in favore di un dipendente, titolare di posizione organizzativa, in misura eccedente i limiti del CCNL di settore applicabile ratione temporis.

Il Segretario Generale, con nota dell’11 luglio 2018, aveva disposto che i Responsabili dei servizi amministrativo e finanziario procedessero al calcolo dell’importo da recuperare ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. La procedura di ripetizione sarebbe stata attivata soltanto nel 2023, quando ormai gli importi riferiti agli anni 2010, 2011, 2012 e parte del 2013 erano prescritti. Da qui la contestazione di responsabilità omissiva a titolo di colpa grave nei confronti dei due funzionari, che avevano assunto le rispettive responsabilità di servizio solo dopo la nota dell’11 luglio 2018.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove da un dato incontestato. Nel periodo 2011-2017 l’Unione ha liquidato somme non dovute, con insorgenza di un indebito oggettivo fonte di danno erariale. L’attività di recupero, avviata solo dal giugno 2023, non ha impedito la prescrizione decennale delle somme liquidate antecedentemente, con conseguente cristallizzazione del pregiudizio.

Il nodo non è dunque l’esistenza del danno, ma la sua imputazione soggettiva. La Corte verifica se l’inerzia dei convenuti sia causalmente collegabile alla perdita del credito. La risposta è negativa, perché non risulta dimostrato positivamente che i due funzionari, nel periodo di esercizio delle funzioni, fossero a conoscenza dei fatti e che si fosse radicato nei loro confronti uno specifico obbligo di servizio.

Il primo argomento è cronologico. All’11 luglio 2018, data della nota del Segretario Generale, nessuno dei convenuti era in servizio presso l’amministrazione: l’incarico del servizio finanziario decorre dal 3 agosto 2018, quello del servizio amministrativo dal 28 novembre 2019. La contestazione di inerzia non può quindi ricollegarsi al mancato riscontro di quella nota.

Il secondo argomento riguarda la conoscenza effettiva. È vero che i convenuti erano destinatari della e-mail del Segretario, ma dal riscontro informatico della Guardia di Finanza emerge che essi archiviarono la comunicazione senza consultarla. La Sezione legge l’archiviazione come logicamente coerente con l’assenza di un coinvolgimento nei procedimenti in corso a quella data.

Assume rilievo decisivo, poi, la mancanza di un formale passaggio di consegne dai responsabili precedenti dei due servizi. Nessun dato obiettivo di conoscenza è quindi imputabile alla sfera giuridica dei convenuti. Quanto alla posizione della responsabile del servizio finanziario, le dichiarazioni del predecessore non sono decisive, perché lo stesso non ricordava con precisione se avesse portato a conoscenza la nota. Quanto al responsabile del servizio amministrativo, la notizia di un’indagine della Procura della Repubblica non prova l’acquisizione della missiva dell’11 luglio 2018. La Sezione valorizza infine la pronta attivazione dei convenuti dopo l’indagine della Guardia di Finanza, che ha consentito la ripetizione dell’indebito per i periodi non prescritti. La domanda è rigettata e, in applicazione dell’art. 31, comma 2, c.g.c., le spese sono liquidate a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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