Revisione prezzi obbligatoria e integrazione cogente del contratto pubblico (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 144 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici la clausola di revisione prezzi è prescritta dall’art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 con carattere cogente e inderogabile. La sua esclusione nei documenti di gara è nulla per violazione di norma imperativa e non impedisce l’integrazione cogente del contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c., con sostituzione di diritto della clausola difforme. La stazione appaltante non può sottrarsi all’obbligo invocando la breve durata dell’esecuzione, poiché il termine pattiziamente previsto non coincide necessariamente con l’arco temporale tra aggiudicazione ed esecuzione. Il difetto di inserimento a monte non falsa la concorrenza, quando gli operatori potevano confidare nell’operatività dell’integrazione cogente secondo il consolidato indirizzo amministrativo. Ne deriva il superamento del rilievo e la registrazione del decreto approvativo.

Il Fatto

Il Direttore Generale del Parco Archeologico di Ercolano ha approvato, con decreto, i contratti stipulati con un RTI per la fornitura, con posa in opera, di un’isola tecnologica mobile destinata alla musealizzazione dei reperti, finanziata con risorse PNRR. L’importo contrattuale è di euro 1.373.455,88, oltre IVA e oneri di legge.

La gara è stata indetta e aggiudicata tramite centrale di committenza. Il decreto di approvazione è stato trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità. Il Magistrato istruttore ha formulato rilievi in materia di programmazione, requisiti di partecipazione, copertura finanziaria del quinto d’obbligo, revisione prezzi e contenzioso. L’Ente ha risposto con note e memorie.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto i profili documentali e i requisiti generali. Rileva che la regolarità fiscale dell’operatore è stata accertata dopo l’aggiudicazione ma prima della stipula, in presenza di inerzia dell’Agenzia delle Entrate e dell’inoperatività del fascicolo virtuale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa e il nuovo art. 99, co. 3-bis, D.Lgs. n. 36/2023, ritiene il rilievo superato, in un’ottica antiformalistica e alla luce del principio del risultato.

Sulla copertura finanziaria del quinto d’obbligo, la Corte ribadisce che la variazione ex art. 120, co. 9, va quantificata nel quadro economico, ma osserva che nel caso concreto la stazione appaltante ha provveduto con una modifica postuma, senza incidenza sulla disciplina applicabile né rischio di frazionamento dell’appalto.

Il nucleo argomentativo riguarda l’art. 60 D.Lgs. n. 36/2023. Il disciplinare di gara escludeva espressamente la revisione prezzi. La Corte ritiene che l’esclusione sia illegittima, poiché l’art. 60 prescrive l’inserimento obbligatorio delle clausole nei documenti di gara e non ammette limitazioni temporali: il termine di esecuzione inferiore all’anno non impedisce che tra aggiudicazione e completamento trascorra più tempo, per effetto dei termini di stipula, di approvazione e di eventuale sospensione cautelare.

La Corte esclude che l’obbligo possa essere neutralizzato invocando la natura di contratto misto o la breve durata. Sottolinea che la clausola esclusa fa parte del contratto, è nulla e viene sostituita di diritto mediante integrazione cogente. Il difetto a monte non falsa la concorrenza, poiché gli operatori potevano confidare nell’operatività dell’integrazione. Sul contenzioso, la dichiarazione del RUP conferma l’assenza di ricorsi. Il Collegio ritiene superati tutti i rilievi e dispone la registrazione, salvo rivalutazione futura per le gare soggette al D.Lgs. n. 209/2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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