Verifica anomalia offerta va condotta in modo globale e sintetico (TAR Trentino-Alto Adige n. 70 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di congruità dell’offerta che la stazione appaltante è chiamata a svolgere deve essere condotta in modo complessivo e sintetico, non parcellizzato o atomistico, valorizzando nell’insieme le singole voci che compongono la proposta contrattuale. La questione essenziale è se l’offerta, nonostante imprecisioni o manchevolezze nella quantificazione di alcune voci di costo, sia comunque complessivamente affidabile. Gli eventuali scostamenti o errori di valutazione non negano la congruità se trovano compensazione o copertura, sotto il profilo economico-finanziario, in altre voci, quali spese generali, fondi rischi e utile d’impresa. Il giudizio di congruità costituisce apprezzamento tecnico riservato all’amministrazione, sindacabile solo per illogicità, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. L’obbligo di motivazione analitica e puntuale sulle giustificazioni sussiste solo in caso di giudizio negativo; in caso di esito positivo è sufficiente la motivazione per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente.

Il Fatto

L’Agenzia per i contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano bandiva una procedura aperta sopra soglia europea, suddivisa in tre lotti, per la Convenzione quadro ACP per servizi ICT, seconda edizione. Per il lotto n. 2, del valore di oltre 49 milioni di euro e della durata di quarantotto mesi, partecipavano due soli raggruppamenti: la ricorrente, gestore uscente del servizio, e il raggruppamento controinteressato.

L’offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario otteneva il punteggio migliore, mentre sul piano economico proponeva un ribasso del 53,76%, a fronte del 39,24% dell’offerta della ricorrente. All’esito positivo del subprocedimento di verifica di congruità, la stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione e gli atti presupposti, deducendo la manifesta insostenibilità dell’offerta e chiedendo, in via subordinata, l’annullamento previa rinnovazione della verifica di anomalia. Proponeva poi motivi aggiunti dopo aver ottenuto l’offerta tecnica e i giustificativi in versione integrale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto i canoni elaborati dal Consiglio di Stato in materia di verifica di anomalia. La valutazione deve essere globale e sintetica, perché il giudizio verte sull’affidabilità complessiva dell’offerta in funzione della corretta esecuzione dell’appalto e non su una sterile disamina di singole voci. La discrezionalità tecnica della stazione appaltante è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.

Sul costo della manodopera, la censura non è accolta. La sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL metalmeccanico è intervenuta il 22 novembre 2025, dopo il termine di presentazione dell’offerta e dopo l’aggiudicazione: è mera sopravvenienza, irrilevante ai fini della verifica. Eventuali maggiori oneri da nuovo CCNL rilevano solo se calcolabili e prevedibili al momento dell’offerta, altrimenti operando il meccanismo di revisione prezzi di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 36/2023.

I valori delle tabelle ministeriali non hanno carattere inderogabile: sono indici valutativi, e non può dichiararsi l’anomalia della sola offerta per scostamenti da essi. Quanto all’asserita erosione dell’utile, le prospettazioni della ricorrente restano apodittiche e non supportate da elementi tecnico-scientifici idonei a dimostrare la perdita di commessa. La discrasia sulla voce relativa agli oneri di sicurezza è ricondotta a un mero refuso, risultando l’importo del conto economico coerente con i giorni/persona dichiarati.

Infondata è anche la censura sul ricorso all’apprendistato professionalizzante: nessuna prescrizione della legge di gara lo vieta e l’istituto è compatibile con la libertà d’impresa, salvo che risulti obliterata la causa formativa. Analogamente, il sotto-inquadramento delle figure senior è dedotto in modo congetturale, con aggravio quantificato solo in via prudenziale e senza produzione dei CCNL richiamati: l’omessa allegazione preclude al giudice la disamina dell’inquadramento.

Le doglianze su servizi a canone, presa in carico e subentro poggiano su stime ipotetiche, basate sull’esperienza del gestore uscente e non sovrapponibili alla nuova edizione della convenzione. Quanto alle spese generali, il parametro richiamato dall’art. 32, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 207/2010 è inconferente, riguardando gli appalti di lavori. Le censure sugli ulteriori indici di insostenibilità sono generiche e difettano dei requisiti di specificità dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., non ravvisandosi i presupposti per la C.T.U. o la verificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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