La procedura negoziata per farmaci esclusivi è legittima (TAR Abruzzo n. 73 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, indetta in attuazione degli articoli 15 del decreto-legge n. 19/2026 e 76, comma 2, lettera b), e 59 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento di forniture di farmaci esclusivi, è prima facie conforme al paradigma normativo e al principio di risultato. In sede cautelare, la continuità e la celere definizione della fornitura di farmaci essenziali per pazienti fragili prevale sull’interesse dell’operatore economico, produttore esclusivo, a una conformazione della procedura più aderente alla propria organizzazione imprenditoriale. Non sussiste, inoltre, il requisito del periculum in mora quando la mancata partecipazione non comporta pregiudizio economico, atteso il perdurare delle ordinarie modalità di affidamento.
Il Fatto
La società ricorrente, produttrice esclusiva di farmaci, ha impugnato la determinazione con cui la centrale di committenza regionale ha indetto una procedura negoziata senza bando per la fornitura di farmaci esclusivi e servizi connessi alle Aziende Sanitarie della Regione. La lex specialis configura la procedura come un meccanismo volto a fissare per ciascun operatore un massimale di spesa quadriennale, senza indicazione dei prodotti, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta. La ricorrente ha contestato la legittimità della procedura e delle successive rettifiche, chiedendo misure cautelari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto le censure non assistite da sufficiente fumus boni iuris, rilevando che la procedura indetta per la fornitura di farmaci esclusivi si presenta prima facie conforme al combinato disposto degli articoli 15 del decreto-legge n. 19/2026, 76, comma 2, lettera b), e 59, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023, nonché al principio di risultato. Nel bilanciamento degli interessi, il Tribunale ha accordato prevalenza alla celere definizione della procedura finalizzata a snellire e garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali per la cura di pazienti fragili.
Quanto alla posizione della ricorrente, il Collegio ha osservato che il peculiare confezionamento della procedura non appare idoneo a comprometterne la partecipazione. In qualità di produttore esclusivo, essa opera in un settore di mercato non concorrenziale e con piena consapevolezza dei fabbisogni, dei prezzi e del massimale di spesa, elementi che le consentono di governare il rischio di impresa.
Sul piano del periculum in mora, il Tribunale ha escluso che la ricorrente subirebbe un pregiudizio economico e imprenditoriale dalla mancata partecipazione, poiché continuerebbe comunque a fornire i farmaci esclusivi alle Aziende Sanitarie con le ordinarie modalità di affidamento. La domanda cautelare è stata pertanto rigettata, con compensazione delle spese di lite per la novità della fattispecie e fissazione dell’udienza pubblica di merito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.