Trasformazione in sala scommesse integra nuova apertura vietata presso luoghi sensibili (TAR Piemonte n. 1223 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La trasformazione di un esercizio commerciale autorizzato all’esercizio del gioco lecito in via accessoria in una struttura in cui la raccolta di scommesse e l’uso delle slot machines assumono carattere prevalente od esclusivo integra gli estremi della nuova apertura di esercizio ai sensi dell’art. 16, comma 2, legge regionale Piemonte n. 19/2021. Il divieto distanziometrico dai luoghi sensibili presuppone l’avvio, sotto qualsiasi forma, di un’attività di raccolta di scommesse o di gioco lecito, e ricomprende anche l’installazione di apparecchi aggiuntivi e il trasferimento dell’attività in altro locale. Ne consegue che la reiezione dell’istanza di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. costituisce atto dovuto e non determina una compressione illegittima dell’iniziativa economica, essendo la disciplina regionale conforme al canone di proporzionalità e al riparto di competenze in materia di tutela della salute.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un esercizio di somministrazione con annessa sala da gioco mediante VLT, ha presentato istanza alla Questura per il rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. finalizzata all’esercizio delle scommesse sportive nel medesimo locale. Il progetto prevedeva la rimozione delle sedute e del bancone bar e la predisposizione di due ulteriori sale comunicanti dedicate al gioco lecito e alle scommesse, con cessazione o significativo ridimensionamento dell’attività di somministrazione.

La Questura ha respinto l’istanza rilevando che la variazione di destinazione d’uso, unita alla natura e all’ampiezza delle modifiche strutturali, integrava una nuova apertura di sala scommesse a breve distanza da uno sportello ATM, in violazione dell’art. 16, comma 2, legge regionale n. 19/2021. La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione della disciplina regionale e l’irragionevole compressione del diritto di iniziativa economica. L’istanza cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto il riparto di competenze in materia di gioco d’azzardo, richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 48 del 2011, Corte cost. n. 20 del 2017, Corte cost. n. 10 del 2019): allo Stato spetta la regolazione del regime autorizzatorio, alle Regioni la distribuzione territoriale delle attività di gioco nell’ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute.

Nel merito, la ricorrente sosteneva che la trasformazione di un punto di gioco già autorizzato, senza ampliamento dimensionale né installazione di nuove slot machines, non potesse integrare nuova apertura. Il Collegio non condivide questa lettura. La qualificazione dell’attività di raccolta delle scommesse come « attività principale » denota, secondo il Tribunale, una modifica sostanziale dell’offerta commerciale: l’esercizio passa da “Punto per il gioco”, nel quale il gioco accedeva all’attività di somministrazione, a “Sala scommesse” o “Sala da gioco”, in cui l’attività ludica diviene prevalente od esclusiva.

La distinzione normativa tra “sala” e “punto”, osserva il Tribunale, dipende dal carattere prevalente o accessorio dell’attività di intrattenimento. Anche mantenendo le slot VLT, la circostanza che la commercializzazione dei giochi divenga attività economica prevalente comporta una modifica qualitativa che preclude la qualificazione in termini di mero “Punto per il gioco”. La ricorrente non ha peraltro offerto alcuna qualificazione alternativa del locale all’esito della cessazione dell’attività di somministrazione.

Il Collegio valorizza il dato sistematico dell’art. 16, comma 4, legge regionale n. 19/2021: la norma equipara a nuova apertura sia l’installazione di apparecchi aggiuntivi, sia il trasferimento dell’attività in altro locale. Sarebbe dunque illogico che la trasformazione dell’esercizio, con l’introduzione di un nuovo ramo di attività e il raddoppio dell’offerta commerciale, restasse esente dal divieto solo perché la società era già autorizzata al gioco mediante VLT.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale esclude la dedotta compressione dell’iniziativa economica: una volta qualificata la trasformazione come nuova apertura, la reiezione dell’istanza era atto dovuto ai sensi degli artt. 3 e 16 legge regionale n. 19/2021. È incontroverso che l’esercizio si trovi a 38 metri da uno sportello ATM, luogo sensibile ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. c). Il ricorso è integralmente respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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