Falso innocuo e decadenza dal beneficio nella dichiarazione sostitutiva (C.G.A.R.S. n. 500 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dai benefici conseguiti sulla base di una dichiarazione sostitutiva non veritiera, prevista dall’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, presuppone una correlazione causale tra il contenuto dichiarativo non conforme al vero e l’utilità attribuita dall’Amministrazione, sicché l’inesattezza rileva in quanto abbia determinato il provvedimento favorevole e non quale falsa rappresentazione in sé. Il falso innocuo è configurabile soltanto quando la dichiarazione non veritiera riguardi un dato effettivamente estraneo, non richiesto, non valutabile e privo di incidenza, anche solo potenziale, sull’assetto procedimentale e sul beneficio conseguito. Esso non ricorre quando l’inesattezza concerna un elemento professionale richiesto dalla procedura, inserito nel modello di domanda e reso nelle forme dell’autocertificazione, poiché in tal caso opera il principio di autoresponsabilità del dichiarante. La clausola della lex specialis che prevede la decadenza automatica dalla nomina in caso di dichiarazioni non veritiere costituisce autonoma e non irragionevole ragione giustificativa del provvedimento caducatorio.

Il Fatto

Un Comune indiceva una procedura per la nomina, mediante sorteggio, del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2020-2023. L’avviso richiedeva ai candidati lo svolgimento di almeno un incarico di revisore presso enti locali per la durata di tre anni. Il candidato presentava domanda sul modello predisposto dall’Amministrazione, rendendo le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, e indicava incarichi triennali presso più Comuni, tra cui quello di Porto Empedocle. All’esito della procedura veniva nominato componente effettivo del Collegio e, in seguito, Presidente dell’organo.

In sede di verifica il Comune accertava che l’incarico presso Porto Empedocle non aveva avuto durata triennale, essendosi protratto dal 16 agosto 2016 all’8 aprile 2018. Con deliberazione del 2 marzo 2021 disponeva l’annullamento in autotutela delle precedenti nomine, limitatamente alla posizione del candidato, e nominava il primo sostituto. Il TAR Sicilia respingeva il ricorso; il candidato proponeva appello, deducendo la natura innocua della dichiarazione, perché il requisito minimo sarebbe stato comunque integrato dagli incarichi triennali effettivamente svolti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il C.G.A.R.S. esamina l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. Il giudizio di appello è retto dal principio di specificità dei motivi, sancito dall’art. 101 cod. proc. amm., e non è diretto a una nuova integrale delibazione della controversia. Quando la sentenza di primo grado sia sorretta da più autonome rationes decidendi, l’omessa impugnazione di una di esse determina il giudicato interno sul relativo capo.

L’eccezione è accolta solo in parte. Restano fuori dal thema decidendum i profili relativi ai vizi procedimentali, all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e al trattamento economico connesso alla presidenza. Il motivo centrale — l’asserita irrilevanza della dichiarazione mendace — risulta però sufficientemente devoluto e va scrutinato.

Nel merito, la Corte muove da una premessa favorevole all’appellante. L’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 prevede la decadenza dai benefici conseguiti “sulla base” della dichiarazione non veritiera: tale inciso esprime l’esigenza di una correlazione tra il contenuto dichiarativo e l’utilità attribuita. La disposizione non può essere applicata in modo automatico, sino a colpire inesattezze estranee all’oggetto del procedimento.

Il principio, tuttavia, non legittima una categoria generalizzata di falso innocuo. Nelle procedure fondate su autodichiarazioni rilevano l’autoresponsabilità del dichiarante e l’affidamento dell’Amministrazione sulla veridicità del compendio dichiarativo. Il dato falso non può essere isolato ex post e neutralizzato mediante stralcio, quando abbia concorso alla rappresentazione complessiva della posizione professionale del candidato. Nella specie, la dichiarazione investe proprio un elemento professionale richiesto dalla procedura: lo svolgimento di un incarico triennale presso un ente locale. Non è decisivo che gli altri incarichi bastassero al requisito minimo, poiché l’appellante ha conseguito anche la presidenza dell’organo, posizione ulteriore e qualificata, rispetto alla quale il dato mendace assumeva rilievo non marginale, senza che l’interessato abbia offerto la prova contraria.

A conferma, opera l’autonoma ratio fondata sulla lex specialis: lo schema di domanda prevedeva la decadenza automatica in caso di dichiarazioni non veritiere, clausola conosciuta e accettata dal candidato. Essa non è irragionevole né sproporzionata, essendo funzionale all’affidabilità di un organo investito di funzioni di controllo sulla gestione finanziaria dell’ente. La domanda risarcitoria segue il rigetto: difetta l’illegittimità dell’azione amministrativa, primo elemento della fattispecie, e il compenso è correlato alla permanenza legittima nell’ufficio. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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