Adesione alla convenzione Consip senza clausola di cedevolezza è scelta legittima (TAR Sicilia n. 2131 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è ravvisabile alcun obbligo normativo di attendere la conclusione della gara regionale quando sia già disponibile uno strumento di acquisizione immediatamente fruibile e la gara regionale presenti indeterminatezza temporale. L’adesione a una convenzione Consip non richiede necessariamente l’apposizione di una clausola di cedevolezza, ove questa risulti impossibile in ragione della regolamentazione della gara nazionale e della mancanza di un accordo tra le parti. La scelta di aderire alla convenzione nazionale, motivata dal contrasto di una terza proroga tecnica con la natura eccezionale dell’istituto e dall’esistenza di una fornitura conforme e immediatamente eseguibile, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa non censurabile. La mancata apposizione della clausola di cedevolezza non integra eccesso di potere per contraddittorietà, neppure rispetto alla sua previsione in sede di proroga tecnica, poiché proroga tecnica e adesione alla convenzione Consip rispondono a presupposti e funzioni differenti.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria uscente del servizio di pulizia e sanificazione presso un’azienda ospedaliera siciliana, ha impugnato la delibera con cui l’amministrazione ha aderito all’accordo quadro Consip per l’affidamento quadriennale dei servizi di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, lotto 4 Regione Siciliana, per l’intera durata di 48 mesi e senza l’introduzione di alcuna clausola risolutiva. Ha chiesto altresì la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more stipulato con la controinteressata.

Il servizio era scaduto da tempo ed era già stato oggetto di due proroghe tecniche, mentre la gara regionale bandita dalla centrale di committenza regionale si protraeva da quasi un decennio. La ricorrente ha contestato la mancata limitazione dell’affidamento al tempo necessario a garantire l’approvvigionamento tramite la gara regionale e la mancata apposizione di una clausola di cedevolezza, che avrebbe alterato l’ordine di priorità tra convenzioni regionali e nazionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso, prescindendo dalle eccezioni preliminari di carenza di interesse. Ha richiamato il proprio orientamento, ribadito con la sentenza n. 2405/2025, posto sul solco di precedenti del TAR (sentenza n. 1817/2023) e del C.g.a.r.s. n. 1/2024, e recentemente confermato in appello dal C.g.a.r.s. n. 487/2026.

La questione centrale riguarda gli strumenti — diversi dalla clausola di cedevolezza — idonei a garantire la tendenziale primazia della gara regionale. Nel caso di specie l’amministrazione ha stipulato il contratto per 48 mesi, riservandosi di aderire all’eventuale convenzione regionale solo alla scadenza del contratto discendente dalla convenzione nazionale, escludendo espressamente ogni possibilità di conclusione anticipata del rapporto.

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui non è ravvisabile alcun obbligo normativo di attendere la conclusione della gara regionale in presenza di uno strumento di acquisizione già disponibile e a fronte dell’indeterminatezza temporale di quello regionale (Cons. St. n. 2707/2021). Il capitolato d’oneri e il capitolato tecnico della gara Consip escludono che essa possa essere utilizzata quale soluzione “ponte”, disponendo una durata degli ordini di 48 mesi. La soluzione ipotizzata dalla centrale di committenza era dunque priva di fondamento normativo e concretamente irrealizzabile, tanto per la regolamentazione della gara Consip quanto per la mancanza di un accordo tra le parti, come confermato dalla stessa Consip.

Quanto alla dedotta contraddittorietà dell’azione amministrativa, il Collegio ha ricostruito la coerenza della traiettoria decisionale: l’amministrazione ha dapprima cercato un coordinamento tra le due gare mediante la clausola di cedevolezza, poi, appurata l’impossibilità, ha optato per la piena adesione alla gara nazionale, riservandosi di aderire a quella regionale. La mancanza della clausola non è contraddittoria rispetto alla sua apposizione in sede di proroga tecnica, poiché quest’ultima è strumento eccezionale e temporaneo (art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 66/2014), mentre l’adesione alla convenzione Consip è strumento ordinario di acquisizione (art. 9, comma 3, d.l. n. 66/2014). Il ricorso è stato rigettato con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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