Accesso del creditore agli atti sui pagamenti del terzo pignorato (TAR Sicilia n. 2129 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore di un soggetto privato che abbia avviato un procedimento esecutivo nei confronti di un ente pubblico, quale terzo pignorato, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti dai quali desumere i pagamenti erogati dall’ente in favore del debitore. Tale interesse, fondato sull’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, giustifica l’ostensione della documentazione, salvo che ricorrano le eccezioni dell’art. 24 l. n. 241/1990. Ove i documenti siano indicati puntualmente e rientrino ordinariamente nel patrimonio dell’archivio dell’ente, incombe sulla P.A. l’onere di dichiarare la mancata detenzione o custodia degli stessi. In difetto di tale dichiarazione, il ricorso avverso il silenzio-rigetto è fondato e va accolto.
Il Fatto
Il ricorrente, creditore di una fondazione onlus controinteressata, ha presentato al Comune un’istanza di accesso per ottenere la documentazione da cui desumere tutti i pagamenti effettivamente erogati dall’ente in favore della fondazione dal gennaio 2021. L’interesse nasceva da un procedimento esecutivo nel quale il Comune, quale terzo pignorato, aveva reso una dichiarazione negativa ritenuta contraddittoria, dando atto di un proprio debito verso la fondazione inserito nella massa passiva dell’organo straordinario di liquidazione.
Non avendo ricevuto riscontro all’istanza, il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego e, in via subordinata, per l’annullamento del silenzio-rigetto e per l’ostensione della documentazione. Il Comune e la fondazione non si sono costituiti in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalle coordinate generali in materia di accesso. L’art. 22, comma 2, l. n. 241/1990 configura l’accesso come principio generale dell’attività amministrativa, mentre il comma 3 afferma il principio della massima ostensione dei documenti. Quanto alla legittimazione, la norma richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
Nel caso concreto, il ricorrente ha rappresentato in modo adeguato l’interesse sotteso alla domanda: la sua posizione di creditore della fondazione controinteressata, rispetto alla quale il Comune, terzo pignorato, aveva reso la dichiarazione negativa. Tale interesse è stato ribadito in sede processuale e giustifica l’ostensione della documentazione, che non rientra tra quella sottratta all’accesso dall’art. 24 l. n. 241/1990.
Il Tribunale richiama quindi un principio consolidato, espresso da Cons. Stato, Sez. VI, 12 settembre 2022, n. 7896: quando i documenti siano indicati puntualmente, quantomeno per categoria, e rientrino ordinariamente nel patrimonio dell’archivio dell’ente, incombe sulla P.A. resistente l’onere di assumersi la responsabilità di dichiarare la mancata detenzione o custodia degli stessi. Nel giudizio nessuna dichiarazione di tal fatta è stata versata agli atti.
Su queste basi il ricorso è accolto. Il Collegio osserva che non si ravvisano esigenze prevalenti a tutela della controinteressata rispetto a quelle di cura e difesa degli interessi del ricorrente, ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, rilevando altresì l’assenza di qualsiasi opposizione della parte privata, evocata in giudizio ma non costituitasi.
Il Comune dovrà pertanto consentire la visione e l’estrazione di copia della documentazione, ove esistente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. Il Collegio non ritiene allo stato necessaria la nomina di un commissario ad acta, che potrà essere disposta in caso di inottemperanza. Il Comune è condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00; le spese verso la parte privata sono dichiarate irripetibili.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.