Nullità per travisamento della domanda risarcitoria sui buoni postali (Cass. civ. Sez. I n. 25019 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste anche quando il giudice sostituisca d’ufficio un’azione a un’altra, a causa del travisamento dell’effettivo contenuto della domanda. Ove l’attore abbia prospettato una pretesa di natura risarcitoria per l’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’emittente di buoni fruttiferi postali, il giudice di appello non può risolvere la controversia sul solo rilievo della prescrizione del diritto al rimborso, qualificando l’inadempimento come irrilevante sul decorso del termine. Così decidendo, il giudice non statuisce sulla domanda proposta, ma su una domanda diversa, e la sentenza è cassata con rinvio. La questione di inammissibilità dell’appello, per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., deve essere dedotta in cassazione con censura autosufficiente e specifica, indicando gli elementi individuanti il fatto processuale.

Il Fatto

Due contitolari di un buono fruttifero postale convenivano in giudizio davanti al Giudice di pace l’emittente, deducendo di non aver potuto riscuotere il capitale maggiorato degli interessi entro il termine di prescrizione per la mancata consegna del foglio informativo analitico indicante la serie del titolo e la relativa scadenza. Il Giudice di pace accoglieva le domande, dichiarava l’inadempimento dell’emittente agli obblighi informativi e condannava la convenuta al risarcimento del danno.

La pronuncia era impugnata e il Tribunale, in riforma, rigettava le domande, ritenendo il diritto ormai prescritto e non più incassabile. Avverso la sentenza di appello i due ricorrono per cassazione con tre motivi; l’emittente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un’eccezione dei ricorrenti relativa alla mancata produzione della procura notarile conferita al soggetto che, in nome e per conto dell’emittente, aveva nominato i difensori della controricorrente. Il rilievo è disatteso: poiché la procura relativa al compimento di atti pertinenti all’esercizio dell’impresa è soggetta a pubblicità legale ai sensi degli artt. 2206 e 2209 cod. civ., chi contesta il potere rappresentativo è tenuto a provarne l’irregolarità, mentre solo in caso contrario l’onere probatorio incombe su chi ha rilasciato la procura. Il deposito della procura non era dunque necessario.

Passando al ricorso, la Corte dà precedenza al secondo motivo, con cui si denuncia l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. Il motivo è dichiarato inammissibile perché generico nella sua articolazione. La deduzione di un error in procedendo impone al ricorrente di indicare gli elementi individuanti il fatto processuale, nella specie senza che sia dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito solo se il motivo di censura è ammissibile, dovendo la specificazione essere contenuta, a pena di inammissibilità, nello stesso ricorso per il principio di autosufficienza.

Il primo motivo è invece fondato. Dalla sentenza impugnata emerge che la domanda attorea aveva natura risarcitoria: si lamentava il danno determinato dall’ignoranza, in capo ai risparmiatori, del termine entro cui il titolo poteva essere riscosso, per la mancata consegna del foglio informativo. Il Giudice di pace aveva accolto tale domanda; il Tribunale, in appello, ha ritenuto che l’inadempimento degli obblighi informativi non avesse escluso il maturarsi della prescrizione, rigettando la domanda. In tal modo è mancata una pronuncia sulla domanda risarcitoria: la prescrizione è stata trattata come causa ostativa, non come effetto della prospettazione attorea.

Il giudice di appello ha risolto la controversia occupandosi della non esigibilità del diritto, senza affrontare la questione della responsabilità dell’emittente per l’inadempimento. In ciò è un evidente travisamento della domanda: la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste anche quando il giudice sostituisca d’ufficio un’azione a un’altra. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; il terzo motivo resta assorbito.

Nota della Redazione

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