Revocazione per errore di fatto esclusa senza deduzione specifica del giudicato (Cass. civ. Sez. I n. 25021 del 06.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione previsto dall’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. è ammissibile solo quando la sentenza impugnata sia fondata sulla supposizione di un fatto di cui sia incontrastabilmente esclusa l’esistenza, oppure sulla supposta inesistenza di un fatto di cui sia positivamente stabilita la verità. Non integra errore percettivo, bensì errore di giudizio, la mancata considerazione di altri giudicati di diversa giurisdizione, poiché oggetto di censura è il ragionamento decisorio e non la percezione del fatto. Il ricorso è altresì inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. quando non indichi dove e quando le sentenze asseritamente trascurate fossero state prospettate nel giudizio di legittimità, così impedendo alla Corte di verificare la dedotta divergenza tra giudicati.
Il Fatto
La società gestiva una casa di cura e chiedeva all’azienda sanitaria e alla Regione il pagamento di corrispettivi per prestazioni riabilitative di day hospital erogate tra il 2006 e il 2007. Il Tribunale rigettava la domanda; la corte di appello confermava, ritenendo l’accreditamento riferito alle sole postazioni originarie e necessaria una preventiva accettazione regionale.
Nel giudizio di legittimità la Corte rigettava il ricorso con un’ordinanza, valorizzando la revoca dell’autorizzazione sanitariaintervenuta nel 2011 e la natura concessoria del rapporto, da cui derivava la nullità del titolo contrattuale e l’infondatezza delle pretese creditorie. Avverso tale provvedimento la società proponeva revocazione, deducendo un errore di fatto per l’omessa considerazione di una sentenza penale assolutoria e di una pronuncia della Corte dei conti, entrambe passate in giudicato.
La Motivazione della Corte
La società censurava l’ordinanza per non avere considerato i giudicati di segno opposto, che avrebbero accertato il possesso delle autorizzazioni e degli accreditamenti nel periodo controverso, e contestava la qualificazione della revoca come atto retroattivo e la conseguente nullità originaria del rapporto.
Il Collegio muove dall’art. 391-bis cod. proc. civ. e rileva che il motivo, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 e/o n. 5, cod. proc. civ., difetta della specificità imposta dall’art. 366, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., onere che la stessa giurisprudenza della Corte EDU ha ritenuto compatibile con il principio del giusto processo.
L’assorbente rilievo è che la ricorrente non spiega dove e quando, davanti al giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata, abbia descritto il contenuto delle due sentenze e la loro rilevanza decisoria. Il Collegio resta quindi privo di elementi per verificare se l’ordinanza sia frutto di errore percettivo.
Il ricorso odierno illustra bensì punti specifici delle due sentenze, ma non indica se e dove, nel precedente giudizio di legittimità, essi fossero stati dedotti, né quali osservazioni fossero state svolte in relazione a tali pronunce e alla loro efficacia di giudicato nel giudizio sulla domanda di pagamento.
Quanto al n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., la Corte esclude l’errore percettivo: al più si tratterebbe di un errore di giudizio, non configurandosi né la supposizione di un fatto incontrastabilmente escluso, né l’omessa percezione di un fatto positivamente stabilito. Sul n. 5, l’allegato fascicolo non evidenzia alcuna precedente sentenza che abbia deciso ex professo la questione affrontata dal Consiglio di Stato. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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