L’accordo ex art. 67 l.fall. stipulato dopo l’omologazione non modifica il concordato (Cass. civ. Sez. 1 n. 20959 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli accordi di rinegoziazione dei crediti conclusi dalla debitrice dopo l’omologazione del concordato preventivo, durante la fase di esecuzione del piano, non integrano una modifica inammissibile della proposta e del piano concordatario omologati, né un patto paraconcordatario. Con l’omologazione la società torna in bonis e, una volta chiusa la procedura ai sensi dell’art. 181 l.fall., può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, assumendone la relativa responsabilità. Gli accordi stipulati in esecuzione di piani attestati ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. dopo l’omologazione possono pertanto dare origine a crediti nuovi, sorti nella fase esecutiva, opponibili alla massa fallimentare, ancorché non muniti del beneficio della prededuzione, che non spetta ai crediti sorti dopo la chiusura della procedura concordataria.
Il Fatto
Una società, dopo l’omologazione del concordato preventivo con riserva, concludeva con le banche strategiche un accordo di rinegoziazione dei crediti oggetto della proposta omologata, sotto forma di accordo in esecuzione di piani attestati ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. Dichiarato il fallimento della società, la cessionaria di una delle banche si insinuava al passivo per i crediti derivanti dai finanziamenti erogati in esecuzione del concordato, chiedendone l’ammissione in prededuzione.
Il giudice delegato rigettava la domanda e il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., confermava il rigetto ritenendo, in particolare, che l’accordo di rinegoziazione costituisse una modifica non consentita del piano concordatario, non autorizzata dagli organi della procedura e, pertanto, inopponibile alla massa dei creditori. Avverso tale decreto la società cessionaria proponeva ricorso per cassazione, articolato in undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto l’ottavo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione degli artt. 67, comma 3, lett. d), 173, 181 e 185 l.fall., ravvisando la confusione compiuta dal tribunale tra la chiusura del concordato preventivo e le vicende della fase esecutiva. La Suprema Corte ha chiarito che l’accordo stipulato dopo l’omologazione non poteva costituire una “modifica” della proposta o del piano di concordato, né un patto paraconcordatario, poiché la procedura si era già chiusa ai sensi dell’art. 181 l.fall.
Con l’omologazione del concordato la debitrice è tornata in bonis e, pertanto, poteva validamente compiere atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, assumendosene la responsabilità, così come la controparte contrattuale si assumeva il rischio di eventuali iniziative revocatorie, recuperatorie o risarcitorie della curatela fallimentare. Da tali accordi possono quindi derivare nuovi crediti, sorti nella fase di esecuzione del concordato, che i creditori insoddisfatti ben possono fare valere nel successivo fallimento. La Corte ha precisato che la mancata opposizione al decreto di chiusura da parte dei creditori, che avevano sottoscritto l’accordo di riscadenzamento, non implica acquiescenza, tanto più che il decreto non aveva disposto la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia.
La Corte ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo, concernente il riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. contenuto nell’accordo, perché non confrontato con l’effettiva ratio decidendi del tribunale, e il decimo motivo, formulato in modo generico e ipotetico, ribadendo che ai crediti nuovi, sorti durante la fase di esecuzione del concordato, non spetta il beneficio della prededuzione. Inammissibile è stato dichiarato anche l’undicesimo motivo, di natura prettamente meritale, riguardante la qualificazione della lettera di patronage come fideiussione. Rigettati i motivi sulla nullità della motivazione, difettando i gravi vizi individuati dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, e quello sul preteso litisconsorzio necessario con la banca cedente.
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Nota della Redazione
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