Art. 2895.
Desistenza del creditore
La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non puo' impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.
Libro VI — Della tutela dei diritti
Art. 2895.
Desistenza del creditore
La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non puo' impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.
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