Compensazione di crediti inesistenti e raddoppio del contributo unificato in appello (Cass. civ. Sez. V n. 4907 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario di appello non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di misura di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria, la cui operatività è circoscritta al processo civile. Il giudice di legittimità è tenuto a rilevare anche d’ufficio l’erroneità della statuizione sul contributo, avendo essa natura amministrativa e non attenendo allo ius litigatoris. In tema di sanzioni per indebito utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, la violazione è riferibile all’effettivo utilizzatore che se ne sia avvantaggiato, anche se i modelli F24 rechino l’intestazione formale di altro soggetto. La nullità processuale conseguente alla mancata trattazione dell’istanza cautelare, dedotta e rilevata in appello, non determina la retrocessione del giudizio in primo grado, esulando dalle ipotesi tassative di rimessione.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto da una società avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro un avviso di contestazione relativo all’anno 2009. L’Agenzia delle Entrate aveva irrogato la sanzione per l’indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti destinati al pagamento di contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997.
I giudici di secondo grado hanno ritenuto i motivi di appello generici e hanno confermato la decisione di primo grado, ravvisando nell’utilizzatore effettivo l’autore delle violazioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto le censure di nullità processuale. Il primo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché i vizi denunciati attengono a un provvedimento cautelare e non alla sentenza impugnata; il provvedimento cautelare, per la sua strumentalità e provvisorietà, è destinato a essere superato dalla decisione di merito.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Corte richiama il principio per cui, nel processo tributario, la mancata trattazione dell’istanza di sospensione integra una nullità che non determina la retrocessione al primo giudice, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle tassative dell’art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992. L’appello, quale gravame sostitutivo, impone al giudice dell’impugnazione di decidere nel merito. Quanto al diniego di rinvio per impegno del difensore, si richiama l’art. 115 disp. att. cod. proc. civ., che presuppone l’impossibilità di sostituzione.
Nel merito delle sanzioni, la Corte conferma che i modelli F24 intestati a un soggetto formalmente diverso, ma recanti i numeri di matricola previdenziali della società ricorrente, avevano consentito a quest’ultima di avvantaggiarsi di crediti inesistenti riferiti a un soggetto interposto. I crediti utilizzati in compensazione vanno pertanto riferiti all’effettivo utilizzatore, con conseguente inammissibilità delle censure sul difetto di prova e sulla titolarità della violazione.
Il motivo sulla motivazione è dichiarato inammissibile, essendo il vizio di insufficiente motivazione ormai espunto dal sistema dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Sono parimenti inammissibili i motivi su nuove questioni non trattate nel merito e quelli generici sul governo delle prove.
La Corte accoglie invece il nono motivo, rilevando anche d’ufficio che il raddoppio del contributo unificato non opera nel processo tributario di appello: la norma ha carattere eccezionale e la sua operatività resta circoscritta al processo civile, come indirettamente avallato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 2018. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese, ma senza il raddoppio del contributo per il grado di appello.
Nota della Redazione
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