Notifica della cartella all’incorporata prima della fusione e inammissibilità dei motivi (Cass. civ. Sez. V n. 1669 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il motivo di cassazione che censuri l’invalidità della notificazione dell’atto prodromico non consente alla Corte di procedere ad un esame diretto degli atti, trattandosi di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso, ex art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., non impone l’integrale trascrizione degli atti, ma richiede che il motivo ne indichi puntualmente il contenuto e ne segnali la presenza negli atti di merito. È inammissibile il motivo che proponga in sede di legittimità una questione non trattata nella sentenza impugnata, senza indicare in quale atto del giudizio precedente sia stata dedotta. Parimenti inammissibile è il motivo che non si confronti con la ratio decidendi effettivamente espressa dal giudice di appello.

Il Fatto

La società contribuente, quale incorporante di altra società, impugnava una cartella di pagamento per tributi erariali relativi al 2001. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, rilevando la prova della notifica della cartella e della successiva intimazione e l’infondatezza del dedotto difetto di competenza dell’agente della riscossione. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo assorbite le ulteriori ragioni.

Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, deducendo la nullità della sentenza per omessa valutazione della validità della notifica, l’inesistenza delle notifiche effettuate dopo l’incorporazione e l’incompetenza territoriale del concessionario. L’Agenzia delle entrate Riscossione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione processuale preliminare. A seguito della cancellazione dell’originario difensore dall’albo, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo con comunicazione alla parte, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 26856 del 2017, secondo cui è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione di udienza indirizzata al difensore cancellatosi dall’albo.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile quanto alla dedotta violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, poiché il motivo di appello non era stato ritenuto nuovo dalla Commissione regionale, che lo aveva esaminato nel merito. Nel merito, la Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui, in caso di impugnazione di un atto per l’invalidità della notificazione dell’atto prodromico, non è consentito l’esame diretto degli atti, trattandosi di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, come affermato da Cass. n. 35014 del 2022.

La Corte richiama poi il principio di autosufficienza del ricorso, quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021. Tale principio non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico e non può tradursi in un onere di integrale trascrizione degli atti, essendo sufficiente che il ricorso ne indichi puntualmente il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali (Sezioni Unite n. 8950 del 2022; Cass. n. 12481 del 2022). Nel caso di specie, il motivo non trascrive né richiama la relata di notifica e non descrive le modalità della stessa, assumendo una notifica ex art. 140 cod. proc. civ. laddove la Commissione regionale parla di una notifica ex art. 145 cod. proc. civ.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La parte non indica se e dove abbia posto in appello la questione relativa alla notifica effettuata dopo l’estinzione della società incorporata. Sovviene il consolidato orientamento secondo cui il ricorrente che proponga in sede di legittimità una questione non trattata nella sentenza impugnata deve allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e indicare in quale atto lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare la veridicità dell’asserzione (Cass. n. 18010 del 2024; Cass. n. 20694 del 2018). La Corte osserva inoltre che, quanto alla cartella, la fusione risulta avvenuta successivamente alla notifica della stessa.

Il terzo motivo è anch’esso inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La Commissione regionale aveva affermato che la deduzione di incompetenza del concessionario era infondata ai sensi dell’art. 21-octies, n. 2, della l. n. 241 del 1990, trattandosi di provvedimento a natura vincolata. Il ricorrente non si confronta con tale motivazione e riporta nel corpo del motivo una motivazione diversa da quella effettivamente presente nella sentenza impugnata. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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