Visto infedele e competenza della direzione regionale per il ruolo (Cass. civ. Sez. V n. 5015 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità infedele, prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, ha funzione anche punitiva. Ne consegue che la competenza all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, e non all’ufficio competente per il domicilio fiscale del contribuente assistito. Tale attribuzione non può essere derogata, a pena di illegittimità dell’atto compiuto in sua violazione, con assorbimento di ogni questione sul quantum.
Il Fatto
Un professionista abilitato, responsabile dell’assistenza fiscale di un centro autorizzato, appose il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione Modello 730/2015 di un contribuente con domicilio fiscale nel territorio di competenza di un ufficio provinciale dell’Agenzia delle entrate. All’esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, l’ufficio ritenne il visto infedele e iscrisse a ruolo a carico del professionista, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 241 del 1997, l’imposta, la sanzione e gli interessi.
Il professionista impugnò la cartella di pagamento davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accolse il ricorso per effetto dello ius superveniens. L’appello dell’Agenzia delle entrate fu rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che ritenne fondato e assorbente il motivo sull’incompetenza dell’ufficio che aveva formato il ruolo. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza d’appello per avere ritenuto l’incompetenza funzionale e territoriale dell’ufficio che ha emesso il ruolo, sul presupposto che la trasgressione andasse contestata dalla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, formatosi sulla medesima fattispecie e tra le stesse parti, secondo cui la responsabilità per il rilascio del visto di conformità o dell’asseverazione infedeli ha una funzione anche punitiva. Da ciò deriva che la competenza all’iscrizione a ruolo delle somme, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, appartiene alla direzione regionale individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore.
Tale attribuzione non è derogabile: l’atto compiuto in sua violazione è illegittimo. Il Collegio non ravvisa nelle difese delle parti argomenti per discostarsi da questo indirizzo, cui intende dare continuità, e rigetta il primo motivo.
È invece inammissibile il secondo motivo, con il quale si censura la sentenza per aver riconosciuto l’applicabilità del principio del favor rei, con applicazione della norma riformata nel 2019 e imputazione all’intermediario delle sole sanzioni limitate al 30 per cento. La ratio decidendi della sentenza impugnata si esaurisce infatti nella rilevata illegittimità della cartella per incompetenza dell’ufficio, vizio espressamente definito assorbente dell’ulteriore questione. Il secondo motivo attinge dunque una ratio che manca nella sentenza impugnata. In ogni caso, esso resta assorbito per effetto della conferma della sentenza quanto all’illegittimità per incompetenza, che incide integralmente sulla cartella, a prescindere da an e quantum delle pretese.
Le spese di legittimità sono compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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