Correzione dell’omessa menzione di una parte nell’epigrafe e nel dispositivo (Cass. civ. Sez. III n. 11810 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale è ammessa, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., quando il provvedimento ometta per mero error calami la menzione di una parte, tanto nell’epigrafe quanto nel dispositivo. L’omessa indicazione della parte ricorrente integra un errore di redazione del provvedimento, non un vizio di nullità da far valere con l’impugnazione. Il procedimento di correzione, in quanto finalizzato alla mera emenda del testo, ha natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché non vi è luogo a provvedere sulle spese. Il giudice dispone l’inserimento nel fascicolo informatico del provvedimento corretto insieme a quello di correzione.

Il Fatto

Una ricorrente, unitamente ad altri, aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4626/2018. Il ricorso era stato rigettato dall’ordinanza di questa Corte n. 15203/2024, con condanna degli impugnanti alle spese del giudizio di legittimità.

La ricorrente ha poi formulato istanza di correzione di errore materiale rilevando che, nel testo dell’ordinanza, il suo nome era stato omesso. Su detta istanza, il Presidente titolare della terza sezione civile ha disposto l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento e ne è stata fissata la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto, sul piano della procedura, che l’istanza di emenda ha origine dall’iniziativa della parte e che l’iscrizione a ruolo è stata disposta dal Presidente della sezione. La trattazione è avvenuta in adunanza camerale, con il Pubblico Ministero che non ha depositato conclusioni.

Nel merito, il dato decisivo è che nell’ordinanza oggetto di correzione risultava omessa la menzione della ricorrente, e ciò tanto nell’epigrafe quanto nel dispositivo. La Corte qualifica espressamente la lacuna come dovuta a mero error calami, non ravvisando alcun vizio sostanziale del provvedimento.

La fattispecie resta dunque confinata sul piano della redazione del testo. È la struttura stessa del provvedimento, in cui il nominativo era stato materialmente omesso, a giustificare l’intervento correttivo: la pronuncia, quanto al merito, non è in discussione.

Quanto agli adempimenti, poiché il provvedimento di correzione è redatto in formato elettronico, la Corte dà mandato al Cancelliere di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, di sottoscriverlo digitalmente e di inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio all’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.

Infine, sulla spesa, la Corte afferma che non vi è luogo a provvedere, perché il procedimento in questione ha natura amministrativa e non giurisdizionale, richiamando sul punto Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432. Il dispositivo ordina tre specifiche aggiunte nel testo dell’ordinanza corretta, in epigrafe e in due passaggi del dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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