Spese processuali e soccombenza per chi agisce con domanda infondata (Cass. civ. Sez. I n. 5692 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di soccombenza che regola la liquidazione delle spese processuali costituisce applicazione del principio di causalità. Chiunque abbia dato origine a una domanda giudiziale rivelatasi infondata è tenuto al pagamento delle spese in favore della parte vittoriosa, ancorché sia intervenuto in giudizio in posizione meramente adesiva. La circostanza che la questione di merito, come quella sull’usurarietà degli interessi, sia rilevabile d’ufficio non esime dall’onere di agire né esclude l’applicazione del criterio della soccombenza quanto al capo accessorio delle spese. Ove una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e di indicare l’atto in cui ciò è avvenuto. In difetto, la censura è inammissibile per novità.

Il Fatto

Una società debitrice e quattro fideiussori hanno convenuto in giudizio la banca, deducendo l’applicazione di interessi anatocistici e in violazione del tasso soglia, nonché l’indebita applicazione di commissioni, con richiesta di restituzione degli importi versati. Il Tribunale di Milano, espletata la CTU, ha rideterminato i saldi dei conti correnti e rigettato le ulteriori domande. La Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello, ritenendo il superamento del tasso soglia limitato ad alcuni trimestri e irrilevante l’usura sopravvenuta, non sussistente al momento della pattuizione.

Gli appellanti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La cessionaria del credito ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., sostenendo di non avere interesse ad agire, poiché la sentenza di appello non aveva riformato la condanna alle spese di primo grado e la natura usuraria del tasso sarebbe stata rilevabile d’ufficio.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Il principio di soccombenza quanto al capo accessorio delle spese è applicabile a qualunque parte che abbia agito in giudizio, ancorché meramente intervenuta in posizione adesiva. La Corte richiama Cass. n. 20659/2024 e osserva che il principio di soccombenza è applicazione del principio di causalità, richiamando Cass. n. 7591/2023, Cass. n. 5813/2023, Cass. n. 13498/2018 e Cass. n. 7182/2000. Ne discende che chi ha dato origine a una domanda rivelatasi infondata è tenuto alle spese verso la parte vittoriosa.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno contestato la prova della cessione del credito, deducendo la violazione dell’art. 58, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 e degli artt. 4 e 7 l. n. 130/1999, per essere stata allegata la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli estremi della cessione in blocco.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per novità. La questione non risulta dalla sentenza di appello e implicava un accertamento di fatto. Il ricorrente avrebbe dovuto allegare l’avvenuta deduzione nel giudizio di merito e indicare l’atto in cui l’aveva proposta, per consentire il controllo ex actis, secondo Cass. n. 32804/2019 e Cass. n. 2038/2019. Nella specie la cessionaria era già costituita in appello e non risultano conclusioni degli appellanti volte a contestarne la legittimazione passiva.

Il ricorso principale è stato rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale attinente alla tardività. Le spese sono state regolate secondo soccombenza, con condanna al pagamento e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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