Onere di contestazione e fatto ignoto alla parte: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 5697 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’onere di contestazione dei fatti costitutivi, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte contro cui sono invocati. Spetta a chi denuncia la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a suo carico un onere di contestazione. Ne consegue che il motivo che non si confronti con le ragioni della decisione impugnata e non ne confuti la fondatezza difetta di specificità ed è inammissibile.
Il Fatto
Una società, in veste di cessionaria di un credito riconducibile all’indebita percezione di somme corrisposte in applicazione di clausole contrattuali nulle, agisce contro la banca ceduta. Il giudice di primo grado rigetta le istanze attoree per difetto di prova della cessione e, dunque, della legittimazione attiva dell’istante.
La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 663/2020, conferma il rigetto. Esclude l’applicabilità del principio di non contestazione perché la cessione, intervenuta solo tra cedente e cessionario e non notificata alla banca, era rimasta ignota a quest’ultima. La società ricorre in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, con cui si censura la decisione per violazione degli artt. 115, 167, 183 e 221 e segg. cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 1260 e 1264 cod. civ., difetta di specificità: non si confronta con le ragioni che hanno indotto il giudice di appello a ricusare l’argomento della non contestazione.
La Corte territoriale, osserva il Collegio, non ha sindacato se vi fosse stata o meno la contestazione del fatto, ma ha più risolutamente escluso che nella specie potesse trovare applicazione il principio di non contestazione, perché il fatto della cessione non era conosciuto dalla parte contro cui era stato invocato.
Il principio affermato riflette un punto fermo della giurisprudenza di legittimità: l’onere di contestazione sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte (Cass., Sez. III, n. 12064 del 2023). Spetta a chi denunci la violazione del principio allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a suo carico un onere di contestazione (Cass., Sez. III, n. 4681 del 2023).
Tale principio è rimasto inataccato, poiché il motivo non ne confuta la fondatezza né contesta l’applicabilità nel caso di specie. La ricorrente mostra di dolersi solo dell’apprezzamento in fatto condotto dal giudice di appello, insistendo perché venga rinnovato in sede di legittimità.
Il secondo motivo, per violazione degli artt. 115, 116, 167, 183 e 215 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 1260, 1264 e 2712 cod. civ., è parimenti inammissibile. Una volta riqualificato il vizio in rapporto al suo contenuto, esso incorre nella preclusione dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis: ravvisandosi l’ipotesi di doppia conformità, la ricorrente non ha assolto lo speciale onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass., Sez. III, n. 5947 del 2023). Le spese seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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