Intervento del successore a titolo particolare e onere della prova nel mutuo di scopo (Cass. civ. Sez. 1 n. 15189 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la titolarità del credito, quale elemento costitutivo della domanda, può essere negata dal convenuto con una mera difesa non soggetta a decadenza, ma tale negazione è preclusa quando le difese articolate in primo grado siano state incompatibili con essa, integrando un riconoscimento implicito. L’intervento volontario del successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., è ammesso in appello solo fino alla rimessione della causa al collegio, non potendo avvenire con il deposito della memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ. Nel mutuo di scopo, la destinazione delle somme mutuate alla finalità concordata è componente imprescindibile del regolamento negoziale e incide sulla causa del contratto; la nullità per mancanza di causa sussiste se tale destinazione non è rispettata. Sul piano probatorio, ove il mutuatario abbia allegato e provato l’impiego delle somme per finalità diverse, grava sul finanziatore l’onere di dimostrare che lo scopo negoziale sia stato comunque raggiunto o raggiungibile con la residua provvista.
Il Fatto
La società mutuataria e i fideiussori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per il recupero di un finanziamento, deducendo la nullità del contratto per violazione dello scopo convenzionale. In primo grado il tribunale revocava il decreto, ma condannava gli opponenti al pagamento del residuo credito. La Corte d’appello rigettava i gravami, ritenendo non provata la frustrazione dello scopo del mutuo di scopo. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione la società e, in via incidentale, i fideiussori, mentre in sede di legittimità si costituiva la banca quale procuratrice della cessionaria del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale limitatamente al motivo concernente l’intervento in giudizio del successore a titolo particolare e a quello relativo alla prova della realizzazione dello scopo del mutuo, nonché il ricorso incidentale dei fideiussori sul medesimo profilo causale. In primo luogo, ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento della cessionaria in appello, poiché avvenuto con il deposito della memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ., oltre il termine di cui all’art. 268 cod. proc. civ., applicabile al grado di gravame in forza dell’art. 359 cod. proc. civ., e comunque dopo la rimessione della causa al collegio; ne ha invece ritenuto ammissibile il controricorso in cassazione, essendo rimasta inerte la dante causa.
Quanto alla titolarità del credito, la Corte ha precisato che la sua negazione è una mera difesa, non soggetta a decadenza, ma che il convenuto non può rimetterla in discussione in appello se le difese svolte in primo grado presupponevano il riconoscimento implicito di tale titolarità. Tale principio è stato applicato al caso di specie, in cui gli opponenti avevano incentrato le proprie difese sullo sviamento causale, senza contestare la qualità di creditrice della società mutuante.
In ordine al mutuo di scopo, la Corte ha ribadito che la destinazione delle somme alla finalità concordata integra la causa del contratto, ampliandone la struttura rispetto al mutuo ordinario, e che la nullità per mancanza di causa sussiste quando la destinazione non sia rispettata. Ha quindi affermato che l’onere di provare la realizzazione dello scopo grava sul mutuatario, ma che, una volta che quest’ultimo abbia allegato l’impiego delle somme per finalità diverse e abbia fornito prova della destinazione di una parte ingente della provvista, il finanziatore è tenuto a dimostrare che l’obiettivo negoziale sia stato comunque raggiunto con la somma residua.
La Corte ha infine cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello in diversa composizione, dichiarando assorbiti i motivi residui.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 111 c.p.c. – Successione a titolo particolare nel diritto controverso
- Art. 190 c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 268 c.p.c. – Termine per l'intervento
- Art. 359 c.p.c. – Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale