Azione di accertamento del saldo di conto corrente e interesse ad agire del correntista (Cass. civ. Sez. 1 n. 21973 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, anche prima della chiusura del conto, l’azione di accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell’entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime. Il correntista vanta un interesse giuridicamente apprezzabile al conseguimento di un risultato utile e non altrimenti attingibile, consistente nell’esclusione per il futuro di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento e nella riduzione dell’importo che la banca potrà pretendere alla cessazione del rapporto. La pronuncia che ridetermina il saldo ha valore dichiarativo di rettifica e non si risolve in una mera statuizione di fatto.
Il Fatto
La società correntista aveva convenuto in giudizio la banca per sentire accertare la nullità di due contratti di conto corrente per violazione della forma scritta ex art. 117 T.U.B., chiedendo lo storno delle annotazioni indebite, il riconteggio ai tassi sostitutivi e l’accertamento del proprio credito. Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda, dichiarando il saldo del conto alla data indicata e regolando le spese. La Corte d’Appello di Milano, pronunciando sul gravame della banca, aveva confermato la decisione, ritenendo l’azione sorretta da un concreto interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
La banca ricorrente censurava la sentenza per violazione dell’art. 100 c.p.c., deducendo la carenza di interesse ad agire della correntista. In particolare, la ricorrente non contestava il diritto alla riclassificazione del conto, ma riteneva che l’accertamento del saldo non potesse costituire l’oggetto autonomo di una pronuncia di mero fatto, dovendo invece trovare sfogo in una domanda di condanna ad un obbligo di fare, quale la rettifica del saldo, mai proposta dalla società.
La Corte di cassazione, condividendo la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ., ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando il consolidato orientamento di legittimità (tra cui Cass. n. 21646 del 2018, Cass. n. 5904 del 2021, Cass. n. 30850 del 2023). La presenza di un rapporto ancora in corso non esclude l’interesse del correntista all’accertamento del corretto andamento del dare-avere, essendo l’azione volta a far valere le nullità contrattuali per depurare il rapporto e il saldo dagli addebiti illegittimi.
La Corte ha ritenuto le argomentazioni della ricorrente inidonee a giustificare la rimeditazione dell’orientamento, rilevando l’evidente carenza di autosufficienza del ricorso per non aver riportato il contenuto originario della domanda. Ha inoltre precisato che l’istanza di decisione presentata dalla banca non offriva elementi nuovi, limitandosi a ribadire tesi già esposte nel ricorso.
In ragione della definizione conforme alla proposta, la Corte ha condannato la ricorrente anche ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., configurandosi l’ipotesi normativa di abuso del processo, oltre alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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