Inammissibile il ricorso che mescola violazione di legge e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5903 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la promiscua e formale indicazione dei vizi di cui ai numeri 3), 4) e 5) del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., quando non consenta di scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determina una situazione di inestricabile promiscuità che rende impossibile l’interpretazione e la sussunzione delle censure e comporta l’inammissibilità del motivo. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, e implica un problema interpretativo; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa è invece esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito. Nei giudizi soggetti ratione temporis all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nel testo successivo alla modifica di cui all’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, la censura della valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo quando la motivazione manchi del tutto o sia affetta da vizi giuridici che ne evidenzino l’inconciliabilità, la perplessità o l’obiettiva incomprensibilità, oppure quando si riscontri l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
Il Fatto
Una lavoratrice, addetta alle vendite con mansioni di commessa, ha agito in giudizio nei confronti del titolare di una ditta individuale per far accertare la natura subordinata del rapporto e ottenere le differenze retributive. La Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto tre distinti rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, ha dichiarato prescritti i crediti relativi al primo periodo e ha condannato il datore al pagamento delle differenze per gli altri due, escludendo la giusta causa delle dimissioni.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, lamentando la valutazione delle testimonianze, l’attribuzione dell’onere della prova sulla continuità del rapporto, l’accertamento dell’orario e l’insussistenza della giusta causa di dimissioni. Il titolare della ditta ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Le deposizioni dei testi legati da vincoli di parentela con la lavoratrice non sono state affatto omesse: erano state ammesse in primo grado e solo in appello valutate come meno attendibili, in comparazione con gli altri elementi istruttori, anche in ragione del legame di parentela e del tenore delle dichiarazioni. Il Collegio richiama il principio secondo cui spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze del processo quelle ritenute più idonee, con apprezzamento insindacabile in legittimità purché logico e coerente (Cass. n. 16499 del 2009; Cass. n. 11176 del 2017).
Quanto agli altri motivi, la Corte ne rileva l’inammissibilità per plurime ragioni. La ricorrente richiama promiscuamente le censure dei numeri 3), 4) e 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. senza che sia possibile scindere le ragioni di ciascun vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008; Cass. Sez. Un. n. 17931 del 2013).
La Corte precisa poi la distinzione tra i vizi: la violazione di legge implica un problema interpretativo della norma, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa (nella specie, la continuità del rapporto e l’orario osservato) resta estranea all’interpretazione della norma e appartiene alla valutazione del merito. Nei giudizi soggetti al nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”: è ammesso solo per motivazione del tutto mancante, vizi giuridici di inconciliabilità, perplessità o incomprensibilità, oppure per omesso esame di un fatto storico decisivo (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014; Cass. Sez. Un. n. 19881 del 2014; Cass. n. 12928 del 2014). Tali evenienze non ricorrono, avendo la sentenza impugnata ampiamente esaminato i fatti e accertato la discontinuità dei rapporti, la mansione e l’orario.
Le censure mirano in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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