Procura avvocato libero foro ad AdER in Cassazione invalida senza delibera (Cass. civ. Sez. V n. 5909 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati dalla convenzione intervenuta, fatte salve le ipotesi di conflitto e le condizioni di cui all’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, oppure l’indisponibilità dell’Avvocatura erariale. Nel contenzioso tributario la convenzione esime l’ente dal ricorso alla difesa erariale solo per i giudizi innanzi alle commissioni tributarie, mentre per il giudizio di legittimità la difesa spetta in via ordinaria all’Avvocatura. Ne deriva che la procura rilasciata a un avvocato del libero foro in difetto dei presupposti di deroga è invalida. Tale invalidità, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità e comporta l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio di ottemperanza instaurato davanti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia per l’esecuzione della condanna alle spese di lite pronunciata in un precedente grado. Con la sentenza n. 1690/2017 la CTR accoglieva il ricorso, nominava il commissario ad acta e condannava al pagamento delle spese l’allora società di riscossione.

Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi. La parte contribuente restava intimata, senza svolgere attività difensiva. Il ricorso veniva fissato per l’udienza pubblica del 5 febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

La Corte non esamina il merito dei motivi, perché rileva d’ufficio un vizio attinente alla costituzione processuale della ricorrente. Il Collegio muove dall’art. 1 d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, che ha estinto le società del Gruppo Equitalia e istituito l’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici, anche processuali.

Il comma 8 della medesima disposizione disciplina il patrocinio, riconoscendo all’ente la facoltà di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato e, sulla base di specifici criteri, di avvocati del libero foro. Su questo assetto normativo le Sezioni Unite n. 30008 del 2019, pronunciando ex art. 363 cod. proc. civ., hanno composto il contrasto tra le sezioni semplici, affermando che la costituzione a mezzo dell’uno o dell’altro difensore postula implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza necessità di allegazione né di prova.

La Corte chiarisce il riparto di competenza difensiva. Quando la scelta del patrocinio dipende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi convenzionali o dall’indisponibilità dell’Avvocatura erariale, la procura si presume assistita dal presupposto. Fuori da tali ipotesi, occorre la delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 o un’altra condizione di deroga.

Nel contenzioso tributario, osserva il Collegio, la convenzione riserva la difesa erariale ai giudizi di merito davanti alle commissioni, mentre per il giudizio di legittimità la difesa spetta all’Avvocatura, salvo conflitto, indisponibilità o apposita delibera. Poiché la lite era stata introdotta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione con il patrocinio di un avvocato del libero foro il 25 settembre 2017, dopo il Protocollo di intesa del 22 giugno 2017, e non vi è traccia in atti dei presupposti di deroga, la procura deve ritenersi invalida.

L’invalidità, essendo indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile d’ufficio e determina l’inammissibilità del ricorso. Il Collegio richiama sul punto una linea consolidata di decisioni. Quanto alle spese, non occorre pronuncia per il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata; non sussistono inoltre i presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo, in virtù dell’art. 22 d.l. n. 34 del 2023, modificativo dell’art. 12, comma 5, d.l. n. 16 del 2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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