Regolamento di giurisdizione sul diritto all’elettorato passivo (Cass. civ. Sez. Un. n. 6635 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contenzioso amministrativo, sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato passivo. La giurisdizione del giudice ordinario non incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento, perché la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo. Il criterio di riparto va individuato nel petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi e della natura della posizione dedotta in giudizio.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Messina indiceva le elezioni del Senato Accademico per il triennio 2022/2025, per la nomina di tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei lettori. Un dipendente universitario presentava la propria candidatura e si collocava al primo posto.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ateneo disponeva la sospensione del procedimento di nomina, ravvisando un potenziale conflitto di interesse tra il ruolo di dirigente sindacale ricoperto dal lavoratore e quello di rappresentante del personale in seno al Senato Accademico. Il provvedimento era impugnato in sede cautelare dinanzi al TAR Sicilia, che, ritenuta la propria giurisdizione, lo sospendeva. Il C.G.A.R.S. confermava la sospensione, rimettendo al merito la valutazione in punto di giurisdizione. L’Università proponeva quindi regolamento preventivo di giurisdizione, resistito con controricorso dal dipendente.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite esaminano anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dello ius postulandi, sollevata dal controricorrente e fondata sulla asserita nullità della procura conferita ad avvocato del libero foro in violazione dell’art. 43 r.d. n. 1611/1933, come modificato dall’art. 11 della legge n. 103/1979. Il principio invocato a sostegno (Cass. Sez. Un. n. 24876/2017) ammette la deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in presenza di una vera urgenza, con successiva ratifica del consiglio di amministrazione. La Corte ritiene la doglianza infondata, poiché la ristrettezza dei tempi processuali — a fronte della decisione del C.G.A.R.S. comunicata il 13.03.2023 e del giudizio di merito fissato al 06.04.2023 — ha ragionevolmente giustificato il diretto conferimento dell’incarico da parte del Rettore, seguito dalla ratifica.
Nel merito, la Corte chiarisce preliminarmente che la proposizione del regolamento di giurisdizione non è impedita dalla pronuncia di un’ordinanza cautelare da parte del giudice amministrativo, poiché il provvedimento cautelare, destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza di merito, non assume carattere decisorio né statuisce sulle posizioni soggettive con autorità di giudicato, neppure in punto di giurisdizione (Cass. Sez. Un. n. 12864/2020).
Il riparto di giurisdizione si individua nel petitum sostanziale, da identificare non solo in funzione della statuizione richiesta, ma soprattutto della causa petendi e della natura della posizione dedotta in giudizio, in base ai fatti allegati (Cass. Sez. Un. n. 2368/2024; Cass. Sez. Un. n. 20350/2018). La domanda proposta, pur veicolata attraverso l’impugnazione del provvedimento di sospensione, richiede che si accerti il diritto all’elettorato passivo, quale posizione soggettiva priva di limitazioni. La circostanza della mancata assunzione della carica sindacale al momento della sospensione è irrilevante, poiché la domanda era diretta ad accertare l’illegittimità del provvedimento per assenza di ragioni di incompatibilità, e dunque un diritto soggettivo.
In continuità con la giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. Un. n. 5574/2012; Cass. Sez. Un. n. 15691/2015; Cass. Sez. Un. n. 28428/2022), le Sezioni Unite accolgono il ricorso e dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimettono la causa anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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