Spese al difensore contumace e prescrizione dei danni da direttive CEE (Cass. civ. Sez. III n. 16403 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La statuizione con cui il giudice liquida le spese di lite in favore della parte vittoriosa rimasta contumace è illegittima e va cassata senza rinvio. Presupposto indefettibile della condanna alle spese è che la parte, a cui favore esse sono attribuite, le abbia effettivamente sostenute per l’attività difensiva correlata alla partecipazione al giudizio. La condanna alle spese in favore di chi non si è difeso non può essere disposta ed è assimilabile a una pronuncia resa in mancanza del relativo potere officioso. Il diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

Il Fatto

I ricorrenti avevano convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle direttive europee in tema di adeguata remunerazione per la frequenza dei corsi di specializzazione medica.

L’amministrazione aveva eccepito la prescrizione e il Tribunale, accogliendo l’eccezione, aveva rigettato la domanda. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato il rigetto, condannando gli appellanti soccombenti al pagamento delle spese del grado in favore dell’amministrazione appellata, rimasta contumace. Avverso tale pronuncia i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti contestavano l’individuazione del dies a quo della prescrizione decennale nella data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, sostenendo che l’incompleta trasposizione delle direttive avrebbe lasciato inalterata la situazione di inadempienza e che solo con il D.P.C.M. del 6 luglio 2007 lo Stato avrebbe configurato l’istituto della remunerazione adeguata.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando il consolidato orientamento secondo cui, a seguito della tardiva e incompleta trasposizione delle direttive, realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991, il diritto risarcitorio degli aventi causa si prescrive dal 27 ottobre 1999, momento in cui gli esclusi dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 hanno avuto ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato atti di adempimento.

I giudici di legittimità hanno escluso che le incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione, sul termine o sul legittimato passivo potessero inibire il decorso della prescrizione. La questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della lesione, poiché l’interruzione può essere anche stragiudiziale e l’eventuale errore poteva essere rimediato con il regolamento di giurisdizione. Quanto alla legittimazione, il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale.

La Corte ha inoltre escluso un contrasto con il principio di effettività del diritto europeo e con l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, non emergendo alcuna incertezza che imponesse un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Il termine decennale risulta ragionevole e il diritto era esercitabile immediatamente.

Con il secondo motivo i ricorrenti censuravano la condanna alle spese del grado in favore della parte appellata contumace. La Corte ha accolto il motivo, osservando che presupposto indefettibile della condanna è l’effettivo sostenimento dell’attività difensiva. La statuizione che liquida le spese in favore della parte vittoriosa rimasta contumace va pertanto cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., essendo assimilabile a una pronuncia resa in mancanza del relativo potere.

In conclusione, il secondo motivo è stato accolto e il primo dichiarato inammissibile; la sentenza è stata cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulle spese del grado, restando ferme quelle del primo grado e compensandosi quelle di legittimità.

Nota della Redazione

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