Onere della prova e mancata ammissione delle prove nel giudizio di opposizione (Cass. civ. Sez. I n. 5629 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice non può, senza contraddirsi, addebitare alla parte di non avere assolto all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione e, nel contempo, negare l’ammissione della prova offerta, senza indicare la ragione del diniego. La mancata ammissione di un mezzo istruttorio integra vizio della decisione quando il giudice fonda il rigetto sull’inosservanza dell’art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. In materia di prova documentale, il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo quando la parte ne faccia specifica istanza, esponendone gli scopi in riferimento alle proprie pretese, restandogli precluso, per l’art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti non oggetto di puntuale allegazione o contestazione. L’art. 99, comma 2, n. 4, l.fall. prescrive l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti a pena di decadenza, con finalità di tempestività, senza imporre l’indicazione individuale di ciascun documento.
Il Fatto
Un creditore proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società di costruzioni, contro l’esclusione di un credito insinuato al chirografo a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di appalto. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda per insufficienza della documentazione a dimostrare l’esistenza e il quantum delle voci di danno.
Il tribunale rigettava l’opposizione rilevando la mancanza di prova delle singole poste risarcitorie, con assorbimento delle altre questioni, e non menzionava le richieste istruttorie dell’opponente. Il creditore ricorreva per cassazione con cinque motivi; il fallimento resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il terzo motivo e dichiara inammissibili gli altri quattro. Il primo motivo è inammissibile per fraintendimento della ratio decidendi e difetto di autosufficienza: il tribunale non aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, ma l’aveva rigettata per difetto di prova, non avendo l’opponente specificato a quali voci di danno fossero riferibili i documenti depositati.
Quanto all’art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., la Corte osserva che la norma prescrive l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti a pena di decadenza, avendo di mira la tempestività, profilo non in discussione. Richiama l’esegesi non formalistica del requisito, per cui non occorre l’indicazione individuale di ciascun documento, essendo sufficienti espressioni di tenore complessivo e riassuntivo (Cass. 4322/2024, 18909/2023; Cass. 29282/2023).
Viene in rilievo il principio generale per cui il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti solo su specifica istanza della parte, che ne esponga gli scopi in relazione alle proprie pretese, pena l’impossibilità per la controparte di controdedurre e per il giudice di valutare le risultanze probatorie. In forza dell’art. 112 c.p.c. gli è precluso porre a base della decisione fatti non oggetto di puntuale allegazione (Cass. 30607/2018). Le Sezioni Unite n. 4835 del 2023 hanno ribadito che il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado quando la parte ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e infondato. In tema di inadempimento del contratto di appalto, il creditore che agisca deve provare la fonte del diritto e il termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento, mentre il debitore è gravato dell’onere della prova dell’avvenuto adempimento; lo stesso criterio vale in caso di eccezione di inadempimento, con inversione dei ruoli (Cass. Sez. U. n. 13533 del 2001). La prova dell’esistenza e dell’entità del danno e del nesso causale compete al danneggiato.
La fondatezza del terzo motivo deriva dal principio, risalente e consolidato, per cui il giudice non può addebitare alla parte l’inosservanza dell’onere probatorio e nel contempo negare l’ammissione della prova offerta senza indicare la ragione del diniego (Cass. 985/1962, 3067/1958; Cass. 18285/2021). Il tribunale non aveva menzionato le richieste istruttorie, pur indicate e trascritte nei capitoli di prova testimoniale. Ne segue la cassazione con rinvio al tribunale in diversa composizione.
Nota della Redazione
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