Commissione di massimo scoperto nulla e verifica separata del tasso soglia (Cass. civ. Sez. I n. 6667 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti bancari, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, la commissione di massimo scoperto non può essere sommata agli interessi nel computo del tasso effettivo globale. Va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale degli interessi praticati in concreto con il tasso soglia e della commissione applicata con la rispettiva CMS soglia, compensando poi l’eccedenza della commissione rispetto alla soglia con l’eventuale margine residuo degli interessi. Ove la commissione sia stata dichiarata nulla per indeterminatezza e i relativi addebiti espunti, essa è come se non fosse mai stata prevista: non se ne può tenere conto e non è ammesso un ulteriore accertamento tramite rinnovazione della consulenza tecnica. Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggerla, l’impugnazione non rivolta contro una di esse è inammissibile per formazione del giudicato sulla ratio non censurata.
Il Fatto
La società attrice, in proprio e per il suo legale rappresentante, aveva intrattenuto con la banca tre distinti rapporti di conto corrente. Assumendo la violazione della normativa sull’usura e l’illegittimità della commissione di massimo scoperto, chiese l’accertamento negativo del credito vantato dall’istituto e la restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Savona, in parziale accoglimento delle domande principale e riconvenzionale, dopo la compensazione condannò la società e i garanti al pagamento di un importo in favore della banca. La Corte di Appello di Genova respinse il gravame. I soccombenti proposero ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti lamentavano la mancata considerazione, nel computo del tasso usura, della commissione di massimo scoperto dichiarata nulla. La Corte ha giudicato la censura inammissibile, perché rivolta contro una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della sentenza di appello e non idonea a travolgerne l’autonoma sufficienza.
La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 16303/2018: per i rapporti svoltisi, in tutto o in parte, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni sull’art. 2-bis del d.l. n. 185/2008, la verifica del superamento del tasso soglia impone la separata comparazione tra il tasso effettivo globale degli interessi praticati e il tasso soglia, da un lato, e tra la commissione applicata e la CMS soglia, dall’altro, con successiva compensazione tra l’eccedenza della commissione e il margine residuo degli interessi.
Nel caso concreto la Corte d’Appello aveva accertato che la commissione era stata dichiarata nulla per indeterminatezza, con espunzione degli addebiti e rideterminazione del saldo. Una volta esclusa la commissione, e accertato che il tasso di interesse non aveva mai superato la soglia per tutti i conti, non era configurabile alcun interesse usurario né poteva disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducevano la violazione dell’onere della prova e del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. La censura è stata giudicata infondata: le contestazioni erano rivolte alle sole risultanze dei conti correnti e non specificatamente ai fatti costitutivi della domanda riconvenzionale, sotto il profilo dell’ammontare del credito. La Corte ha inoltre precisato che, nel processo litisconsortile, la definizione del thema probandum è comune a tutte le liti riunite, sicché la non contestazione del debitore principale opera anche nei confronti del fideiussore.
L’intervento del cessionario del credito è stato dichiarato inammissibile: il successore a titolo particolare nel diritto controverso, se il dante causa non è rimasto inerte, non può intervenire nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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