Onere del cessionario di provare la titolarità del credito, divieto di presunzioni e inefficacia del riconoscimento del condebitore (Cass. civ. Sez. 3 n. 21751 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione del credito, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione di cessione, fornendo la prova documentale della propria titolarità sostanziale, salvo riconoscimento espresso o implicito del debitore. Una volta contestata la titolarità del credito, essa non può essere dimostrata mediante presunzioni semplici o documentazione generica. La cessione del credito, integrando il fatto costitutivo del diritto azionato, non è suscettibile di prova presuntiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 2721 e 2729, secondo comma, c.c., se non mediante espressa e motivata deroga. Il riconoscimento del debito effettuato da un condebitore solidale, ai sensi dell’art. 1309 c.c., non ha effetto riguardo agli altri condebitori.
Il Fatto
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nel 2019 dal Tribunale di Rimini, su ricorso di una società cessionaria di un credito bancario, nei confronti di una società che aveva incorporato la garante. Quest’ultima aveva rilasciato una fideiussione omnibus per i debiti di un’altra società, poi fallita. La società opponeva il decreto ingiuntivo, eccependo, tra l’altro, la mancata dimostrazione della titolarità del credito in capo alla cessionaria, l’avvenuta liberazione della fideiussione e l’intervenuta prescrizione del credito.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello proposto dalla società, che proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi. La società cessionaria resisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione delle norme in materia di prova e di titolarità del credito. Richiamando il principio generale di cui all’art. 2697 c.c., la Corte ha affermato che l’onere di provare la propria titolarità grava sul soggetto che agisce in giudizio quale cessionario, specialmente quando essa sia stata specificamente contestata, come nel caso di specie. La prova dell’inclusione del credito in un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB è pertanto un onere del cessionario, che non può essere assolto tramite elementi indiziari o presunzioni qualora il debitore contesti specificamente l’inclusione del credito nell’operazione.
La Corte ha precisato che la ricognizione di debito, pur non avendo natura di confessione, deve provenire da un soggetto legittimato a disporre del patrimonio. Inoltre, se effettuata da uno dei debitori in solido, non ha effetto riguardo agli altri, come espressamente previsto dall’art. 1309 c.c.. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva attribuito efficacia pregiudizievole a riconoscimenti o comportamenti provenienti dal debitore principale o da altro garante solidale, in diretto contrasto con tale norma.
Gli elementi su cui la Corte territoriale aveva fondato la decisione (un ricorso ex art. 182-bis l.f., l’omologa e una comunicazione del curatore) sono stati ritenuti meri atti inter alios acta, privi di idoneità dimostrativa circa l’inclusione del credito nell’operazione di trasferimento. Essi non provenivano dal presunto dante causa del credito, non attestavano alcun fatto storico di cessione e non contenevano un riferimento univoco al credito oggetto di causa.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza, dichiarando assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso e dichiarando inammissibile il ricorso incidentale condizionato. La Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, dovrà procedere a un nuovo esame facendo applicazione dei principi sopra richiamati.
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Nota della Redazione
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