Accertamento analitico-induttivo, onere del contribuente sui costi deducibili (Cass. civ. Sez. V n. 6711 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la distinzione tra accertamento induttivo cd. puro e accertamento analitico o analitico-presuntivo governa la distribuzione dell’onere probatorio. Solo nel primo caso l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere la deduzione dei costi di produzione, eventualmente in misura percentuale forfettaria. In caso di accertamento analitico, invece, spetta al contribuente dimostrare l’esistenza dei presupposti per la deducibilità dei costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi da riprendere a tassazione, senza che l’Ufficio possa o debba procedere al riconoscimento forfettario di componenti negativi. Il giudice di merito che disponga la deduzione forfettaria dei maggiori costi, senza dare conto dell’assolvimento di tale onere, viola l’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e l’art. 2697 cod. civ.

Il Fatto

La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, titolare di impresa individuale, un avviso di accertamento con cui, all’esito di controlli incrociati sui rapporti commerciali con una società da lui partecipata, contestava ricavi non dichiarati per l’anno 2011 e operava le conseguenti riprese ai fini IRPEF, IRAP e IVA.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in parziale riforma, accoglieva l’appello della parte privata e disponeva che, a fronte dei maggiori ricavi accertati, il reddito imponibile fosse rideterminato detraendo i relativi maggiori costi, da computarsi in base al costo di produzione evincibile dal Conto Economico dell’anno di riferimento. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce anzitutto la qualificazione dell’accertamento operata dalla stessa Commissione regionale, che lo aveva definito di tipo analitico-induttivo, ammettendo il contestuale ricorso a più tipi di accertamento e precisando che all’accertamento induttivo può farsi ricorso anche in presenza di una contabilità formalmente ineccepibile.

Su questa premessa si innesta il principio di diritto richiamato dalla Corte. Nell’ipotesi di accertamento induttivo cd. puro, ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Amministrazione finanziaria deve comunque riconoscere la deduzione dei costi di produzione, anche determinandola in misura percentuale forfettaria. Per contro, in caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo, spetta al contribuente dimostrare l’esistenza dei presupposti per la deducibilità dei costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi da riprendere a tassazione, senza che l’Ufficio possa o debba procedere al riconoscimento forfettario di componenti negativi.

Il collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando Cass. n. 19952/2024, Cass. n. 34830/2023, Cass. n. 34996/2022 e Cass. n. 22868/2017.

Da tale regola si è erroneamente discostato il giudice di secondo grado, il quale, a fronte di un accertamento da esso stesso qualificato come analitico-induttivo, ha ritenuto che dovesse essere operata in favore del contribuente la deduzione forfettaria dei maggiori costi di produzione, senza minimamente dare conto dell’avvenuto assolvimento del relativo onere probatorio. Il vizio investe l’an e il quantum della deduzione, essendo il criterio del costo di produzione desunto dal Conto Economico ritenuto generico.

La sentenza è pertanto cassata, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, cod. proc. civ. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame uniformandosi al principio di diritto espresso. Al giudice del rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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