Sindacato delle Sezioni Unite sui limiti esterni della giurisdizione contabile (Cass. civ. Sez. Un. n. 6712 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende, neppure in forza dell’art. 111, ottavo comma, Cost., alle asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. L’eccesso di potere giurisdizionale è ravvisabile nel solo difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non in relazione a errores in procedendo o in iudicando. L’arretramento rileva unicamente quando il giudice speciale neghi in astratto la sussistenza della giurisdizione, non quando, in concreto, la negazione della tutela consegua a un’inesatta interpretazione delle norme o a una non corretta valutazione del fatto. È inammissibile il ricorso che, deducendo l’omessa pronuncia su questioni devolute, solleciti in realtà un sindacato di legittimità sulla sentenza contabile.

Il Fatto

Una ex docente collocata in quiescenza aveva contestato il provvedimento con cui l’Inps, d’ufficio, aveva totalizzato i contributi maturati in Francia, facendone derivare il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Il Tribunale, adito dalla lavoratrice, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande fondate sull’illegittimità della totalizzazione; il giudizio era stato riassunto davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che aveva accertato un’anzianità contributiva utile al collocamento a riposo.

La Corte dei conti, in grado d’appello, aveva respinto l’impugnazione, valorizzando la certificazione dell’ente previdenziale straniero e l’obbligo di tener conto dei periodi assicurativi maturati presso altro Stato membro. Propone ricorso per cassazione la lavoratrice, deducendo la contraddittorietà della sentenza in tema di giurisdizione e poteri del giudice adito.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite rilevano anzitutto un difetto di bersaglio: il ricorso svolge considerazioni riferite alla sentenza di primo grado e non a quella d’appello, che ha respinto l’impugnazione sul rilievo della piena legittimità degli atti dell’istituto previdenziale. Nessuna contraddittorietà è ravvisabile nella pronuncia gravata, che non ha affrontato il tema dei limiti del giudizio pensionistico, avendo ritenuto assorbente l’accertata legittimità del provvedimento di totalizzazione.

Il Collegio ricostruisce quindi la giurisdizione contabile. Ai sensi dell’art. 13 del r.d. n. 1214 del 1934, la Corte dei conti giudica sui ricorsi in materia di pensione; secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 26252/2018, Cass. S.U. n. 31024/2019, Cass. S.U. n. 15848 del 2024), il criterio di collegamento è la materia, onde rientrano nella giurisdizione esclusiva tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale.

Quanto al perimetro del sindacato di legittimità, la Corte ribadisce che l’art. 111, settimo e ottavo comma, Cost. assegna alla Cassazione il ruolo di organo regolatore della giurisdizione, non quello di garante ultimo della nomofilachia. L’eccesso di potere giurisdizionale — categoria di fonte giurisprudenziale, collocata sul crinale tra il settimo e l’ottavo comma (Cass. S.U. n. 18722 del 2024) — è configurabile solo nel difetto assoluto o relativo di giurisdizione: invasione, arretramento, violazione dei limiti esterni. Restano estranei gli errores in procedendo o in iudicando, che involgono la sola legittimità dell’esercizio del potere.

L’arretramento, in particolare, rileva solo in presenza di un rifiuto astratto di pronunciare sulla domanda, determinato dall’affermata estraneità della stessa alle attribuzioni del giudice speciale (Cass. n. 17048 del 2024, Cass. S.U. n. 7839 del 2020); non quando la negazione della tutela consegua all’inesatta interpretazione delle norme o alla non corretta valutazione degli elementi in fatto (Cass. S.U. n. 4284 del 2023, Cass. S.U. n. 10087 del 2020, Cass. S.U. n. 8572 del 2021). Nel caso concreto, il sindacato richiesto attiene ai limiti interni della giurisdizione: la questione di giurisdizione del giudice contabile, del resto, non è stata oggetto di impugnazione ed è ormai coperta da giudicato interno (Cass. S.U. n. 23599 del 2020). Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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