Inammissibili i motivi che censurano qualificazione del contratto e contenuto delle domande (Cass. civ. Sez. III n. 6910 del 15.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione del contratto e l’interpretazione delle operazioni negoziali poste in essere dalle parti, nonché l’individuazione del contenuto delle domande proposte in giudizio, costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice del merito e non sono sindacabili in cassazione. L’eventuale carenza di motivazione su un profilo assorbito non vizia la decisione quando il dispositivo sia conforme a diritto, potendo la motivazione essere corretta in via integrativa ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. In materia di locazione finanziaria, l’utilizzatore è terzo rispetto al contratto di vendita intercorso tra fornitore e società di leasing e non è legittimato a domandarne la risoluzione, potendo invocare tutela risarcitoria solo in via extracontrattuale, previa individuazione della situazione soggettiva lesa.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale convenne in giudizio la società fornitrice di una macchina distributrice di biglietti, deducendo la difettosità del bene consegnato e il persistente malfunzionamento nonostante gli interventi tecnici. Chiese in via principale la sostituzione del macchinario ai sensi del codice del consumo e, in via subordinata, la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo e risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
La società eccepì l’inapplicabilità della disciplina consumeristica, trattandosi di imprenditore. Il Tribunale accolse la domanda risarcitoria. La Corte d’appello riformò la decisione, rigettando ogni domanda e condannando l’attrice a restituire le somme percepite in forza della sentenza di primo grado, con correzione disposta con successivo provvedimento.
La Motivazione della Corte
I primi sei motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati dichiarati inammissibili. Essi censuravano, per un verso, il giudizio di merito sulla ricostruzione delle condotte negoziali e sulla qualificazione dei contratti e, per l’altro, la lettura del contenuto delle domande, profili entrambi riservati al giudice del merito.
La Corte territoriale aveva accertato che il contratto di vendita stipulato tra le parti era stato risolto per mutuo consenso prima dell’esecuzione e sostituito da un contratto di vendita tra il fornitore e la società di leasing e da un successivo contratto di leasing tra quest’ultima e la ricorrente. Ne derivava l’insussistenza di alcun rapporto contrattuale ancora efficace tra l’originaria attrice e la società fornitrice.
Quanto alla domanda subordinata introdotta con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., la Corte d’appello l’aveva reputata inammissibile per novità, senza porsi il problema del suo carattere complanare rispetto a quella originaria. La Suprema Corte ha però rilevato che la motivazione va corretta in via integrativa, essendo il dispositivo conforme a diritto: anche ove la domanda fosse stata ammessa, sarebbe stata comunque infondata, perché basata su un titolo contrattuale inesistente.
In mancanza di tale titolo, l’utilizzatore — soggetto terzo rispetto al contratto di vendita tra fornitore e società di leasing — non era legittimato a chiederne la risoluzione, rimedio riservato alla parte non inadempiente nei contratti a prestazioni corrispettive. Egli avrebbe potuto invocare la tutela risarcitoria soltanto in via extracontrattuale, previa individuazione della situazione soggettiva del terzo suscettibile di lesione, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 19785 del 2015.
Anche il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile, non risultando adeguatamente censurata la ratio del rigetto delle voci da mancato guadagno e da danno all’immagine, fondata sul difetto di prova. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.