Nullità officiosa in appello solo sui fatti già allegati (Cass. civ. Sez. I n. 7388 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nullità del contratto è rilevabile d’ufficio anche in grado di appello, ma il potere officioso del giudice resta circoscritto alla sola valutazione in iure dei fatti già tempestivamente allegati: qualora i fatti costitutivi del vizio siano introdotti tardivamente, il giudice non può procedere ad alcun accertamento fattuale senza violare il principio del contraddittorio. Nella cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, la legittimazione sostanziale del cessionario si accerta distinguendo la prova della cessione dalla prova della riconducibilità dello specifico rapporto a quelli ceduti, ma entrambe presuppongono la previa contestazione del debitore ceduto. Sul piano processuale, grava sul ricorrente in cassazione l’onere di autosufficienza, dovendo documentare la contestazione e le caratteristiche del credito dedotto come estraneo alla cessione, pena l’inammissibilità della censura.

Il Fatto

La banca ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti di una società debitrice. Gli opponenti ne chiesero la revoca, sostenendo la natura non autonoma della garanzia, la concessione abusiva di credito, il difetto di prova del credito e l’usurarietà dei tassi. Il primo giudice rigettò l’opposizione.

La Corte d’appello accolse in parte il gravame, qualificando il rapporto come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia, ma respinse i motivi residui. I soccombenti proposero ricorso per cassazione con otto mezzi, resistito dalla banca e dal cessionario intervenuto ex art. 111 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la legittimazione del cessionario ex art. 58 TUB. La Corte richiama il principio secondo cui occorre distinguere la prova della notificazione della cessione, assolta con la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, dalla prova della cessione stessa e dalla riconducibilità del credito controverso a quelli individuabili in blocco. Tali oneri, però, presuppongono la previa contestazione del debitore ceduto: il ricorrente deve cioè dedurre le caratteristiche del rapporto che ne comportano l’estraneità alla cessione. Nel caso concreto la censura resta su un piano esplorativo e incorre in difetto di autosufficienza.

La Corte aggiunge un profilo di interesse ad agire: anche se fosse dichiarato il difetto di legittimazione del cessionario, la banca cedente non sarebbe stata estromessa e la sentenza resterebbe pronunciata tra i contraddittori originari. Nessuna utilità concreta deriverebbe, quindi, ai ricorrenti dall’accoglimento del motivo.

Sui motivi secondo, quarto e quinto, la Corte rileva che essi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso che la violazione dell’art. 1956 cod. civ. fosse fonte di nullità anziché di mera liberazione del fideiussore. Su questo punto i ricorrenti non replicano.

Di particolare rilievo è la parte sul terzo motivo. La Corte non dubita che la nullità sia rilevabile d’ufficio anche in appello, secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite n. 26242 e 26243 del 2014. Tuttavia, richiamando Cass. n. 19401 del 2024, precisa che tale potere incontra le regole generali del processo e la relativa tempistica: la rilevabilità officiosa è circoscritta alla sola valutazione in iure di fatti già allegati. Non è consentito al giudice accertare ex novo circostanze che la parte avrebbe dovuto introdurre tempestivamente.

Gli ultimi motivi sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità, per essere versati in fatto o per sollecitare una rinnovazione del sindacato meritale, estranea ai compiti del giudice di legittimità. Il ricorso è quindi dichiarato nel suo complesso inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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