Ricorso inammissibile per motivi eterogenei e abuso del processo (Cass. civ. Sez. I n. 7386 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti cumulativamente e genericamente vizi di natura eterogenea, riconducibili alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., quando la sua formulazione non consenta di isolare con chiarezza le singole doglianze per un loro esame separato. La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile allorché la sentenza di appello rechi l’integrale conferma di quella di primo grado ovvero si fondi sul medesimo iter logico-argomentativo, senza che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base delle due statuizioni. In tema di azione revocatoria ordinaria, l’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie non integra autonomo malgoverno dell’art. 2697 cod. civ., ma mero errore di apprezzamento. La definizione del giudizio in conformità della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. integra un’ipotesi normativa di abuso del processo e giustifica la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il Consorzio creditore agiva in revocatoria ex art. 2901 cod. civ. nei confronti di due società, ottenendo dal Tribunale la declaratoria di inefficacia del verbale di assemblea straordinaria con cui una di esse aveva conferito all’altra un ramo di azienda costituito da beni immobili.
La Corte di appello confermava integralmente la decisione, ravvisando la anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, l’eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio. La società conferitaria ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende le mosse dalla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e ne condivide integralmente le argomentazioni. L’unico motivo, che denuncia insieme violazione dell’art. 2901 cod. civ., dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ. e vizio motivazionale, prospetta vizi eterogenei in contrasto con la tassatività dei motivi di legittimità.
La Corte ribadisce il principio per cui l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi eterogenei può essere superata solo se la formulazione del motivo permetta di cogliere con chiarezza le doglianze, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato. Nel caso di specie tale possibilità è esclusa, con conseguente riversamento sul giudice di legittimità del compito di isolare le censure.
Quanto al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ne rileva la non invocabilità, vertendosi in ipotesi di doppia conforme. Il presupposto applicativo della norma, nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, risiede nella doppia conforme in facto, che ricorre anche quando le due statuizioni si fondino sul medesimo iter logico-argomentativo, con onere del ricorrente di indicare le ragioni di fatto delle due decisioni, nella specie inadempiuto.
La censura ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. è parimenti inammissibile. Il giudice di merito ha esaustivamente spiegato le ragioni della sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della revocatoria, e le argomentazioni della ricorrente si risolvono in un riesame del merito, non consentito. La Corte richiama l’onere di specificità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ.: non basta indicare le norme violate, occorrendo argomentazioni intelligibili che dimostrino il contrasto con esse.
Nessuna autonoma questione di malgoverno dell’art. 2697 cod. civ. si configura quando il giudice ritenga assolto l’onere probatorio, trattandosi di erroneo apprezzamento sindacabile solo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; analogamente, il malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ. presuppone che siano state poste a base della decisione prove non dedotte o disposte d’ufficio oltre i limiti di legge. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, la Corte applica la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., che codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo: il non attenersi a una valutazione poi confermata lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. Non ravvisando ragioni per discostarsi, il Collegio liquida la somma equitativamente determinata e quella in favore della Cassa delle ammende, con gli ulteriori effetti sul contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati