Controlli difensivi e fondato sospetto: legittimo il licenziamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7821 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
I controlli difensivi del datore di lavoro, volti ad accertare condotte illecite del dipendente, esulano dal campo di applicazione dell’art. 4, comma 3, legge n. 300 del 1970 quando traggono origine da un fondato sospetto di illecito, alimentato da un atto dell’autorità giudiziaria. La tutela dell’art. 4 St. lav. presuppone un controllo preterintenzionale e continuativo sull’attività lavorativa, non l’accertamento di un illecito già ipotizzato su base oggettiva. Il licenziamento per giusta causa resta legittimo ove la fondatezza delle contestazioni sia sorretta anche da ulteriori e autonome risultanze istruttorie, distinte dagli esiti del controllo informatico. In sede di legittimità, la censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può veicolare una diversa valutazione del materiale istruttorio. L’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è integrato dall’omessa considerazione di singoli elementi istruttori, se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato.

Il Fatto

La società datrice di lavoro contesta alla propria dipendente, con lettera di contestazione disciplinare, una serie di irregolarità nella gestione dell’ufficio: annullamenti di ticket e voucher senza la dovuta emissione di titoli corretti, emissione di titoli aggiuntivi privi di riscontro nei movimenti di cassa e distruzione di documentazione contabile che doveva essere conservata per dieci anni.

La lavoratrice impugna il licenziamento per giusta causa intimato all’esito del procedimento. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 622/2023, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduce la condanna alle spese ma conferma nel resto il rigetto delle doglianze. Propone quindi ricorso per cassazione la lavoratrice, articolato in due motivi, resistito dalla società con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi per la loro connessione logico-giuridica. Il primo denuncia la violazione dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 e delle norme del Codice della privacy, per avere la Corte territoriale ritenuto legittimi i controlli operati dalla società senza adeguata informativa sulle modalità d’uso degli strumenti di lavoro, con lesione dei principi di minimizzazione, proporzionalità e non eccedenza. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per avere la Corte distrettuale fondato il licenziamento anche su fatti diversi rispetto alle risultanze delle indagini informatiche.

I giudici di legittimità ritengono entrambi i motivi infondati. Anzitutto rilevano che l’impianto decisorio della sentenza impugnata non si fonda esclusivamente sulla ritenuta legittimità dei controlli, ma anche sull’analisi delle emergenze istruttorie relative alla verifica contabile dei documenti elaborati dal sistema di gestione delle riscossioni e sulle dichiarazioni rese dai colleghi della lavoratrice.

Le questioni relative all’art. 4, comma 3, legge n. 300 del 1970, pur affrontate correttamente dalla Corte territoriale, si rivelano prive di interesse, poiché la fondatezza delle contestazioni è basata anche su altre risultanze processuali. I giudici di seconde cure si erano mossi, in ogni caso, in linea con i principi di legittimità, vertendosi in una ipotesi di fondato sospetto determinata dal sequestro operato dalla Procura della Repubblica in un’indagine per peculato.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che la censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, o disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, o abbia disatteso prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova elementi soggetti a valutazione. Ipotesi non ravvisabili nel caso in esame, dove il giudice di merito ha svolto un accurato esame circa la dimostrazione dei fatti addebitati e la loro riferibilità all’incolpata.

La Corte ricorda infine che la valutazione delle risultanze probatorie e il giudizio sull’attendibilità dei testimoni involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, e che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non è integrato dall’omessa considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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