Interessi sul rimborso d’imposta fino all’ordinativo di pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 7819 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso delle imposte sui redditi, gli interessi di cui all’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 non presuppongono la mora dell’Amministrazione, ma assolvono la funzione di reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente che non ha goduto della somma di denaro versata al Fisco e destinata a restituzione. Tali interessi, indipendentemente dalla buona o mala fede dell’accipiens, maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della domanda ma del versamento, e fino a quella dell’ordinativo di pagamento. Non rileva, dunque, la data dell’effettivo accredito delle somme, che segna il momento finale della maturazione solo in via eventuale e successiva rispetto all’ordine di pagamento. La CTR che riconosca gli interessi fino all’accredito effettivo viola la norma.
Il Fatto
Una società proponeva istanza di rimborso per la restituzione delle maggiori IRES e IVA versate per l’anno d’imposta 2011, chiedendo anche gli interessi maturati. L’Ufficio riconosceva la sola sorte capitale, rigettando la richiesta relativa agli accessori. La contribuente impugnava il diniego parziale davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, sostenendo la spettanza degli interessi dal periodo successivo al secondo acconto per l’IRES e dal versamento del saldo per l’IRAP, fino alla data di erogazione del rimborso.
La CTP accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle entrate appellava e la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado. L’Ufficio ricorreva allora per cassazione con un unico motivo, incentrato sull’individuazione del dies ad quem della maturazione degli interessi.
La Motivazione della Corte
Il motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è fondato. La Corte supera anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente: la censura non introduce una questione di fatto, ma comporta una valutazione di diritto sulla corretta spettanza del rimborso già sub iudice.
Nel merito, la Corte richiama la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui gli interessi di cui all’art. 44 citato non presuppongono la mora dell’Amministrazione, ma hanno la funzione di reintegrare la diminuzione patrimoniale del contribuente. Essi maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento e non della domanda, e fino a quella dell’ordinativo di pagamento. Vengono richiamati i precedenti Cass. n. 11189 del 27.04.2023 e Cass. n. 13755 del 17.05.2024.
Applicando il principio, la CTR ha errato nel riconoscere gli interessi sino alla data dell’effettivo accredito del rimborso: essi sono dovuti sino alla data, giocoforza antecedente, del relativo ordinativo di pagamento. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame sulla censura accolta e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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