Indagini bancarie su persone fisiche e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 7822 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, le indagini bancarie disciplinate dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 sono consentite anche nei confronti delle persone fisiche che non rivestano la qualifica di imprenditore o di lavoratore autonomo, trattandosi di norma di carattere generale applicabile a qualsiasi contribuente. La disposizione introduce una presunzione legale relativa di imponibilità delle movimentazioni bancarie, che ribalta sul contribuente l’onere di fornire specifica prova contraria, in forza del principio di vicinanza della prova connaturato all’art. 2697 c.c. L’Amministrazione finanziaria non è pertanto gravata di alcun ulteriore onere probatorio, né è tenuta a motivare specificamente l’atto impositivo quando le giustificazioni del contribuente siano inconsistenti. Le mere dichiarazioni rese in fase precontenziosa, prive di sostegno probatorio documentale o indiziario, non valgono a vincere la presunzione.

Il Fatto

Il contribuente impugna la sentenza della C.T.R. del Lazio che, in sede di giudizio di rinvio, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha riformato la pronuncia della C.T.P. di Latina. Quest’ultima aveva annullato l’avviso di accertamento che, per l’anno di imposta 2002, rideterminava il reddito ai fini IRPEF, per oltre 450.000 euro, sulla base degli esiti di indagini bancarie.

La questione arriva in Cassazione perché il giudice di secondo grado ha ritenuto i risultati delle indagini assistiti da presunzione legale relativa di maggiori ricavi, non integrata dalla prova contraria del contribuente, che nella fase precontenziosa si era limitato a indicare il soggetto destinatario degli assegni di prelievo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta un unico motivo di ricorso, prospettato come violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, e lo rigetta. Il ricorrente sosteneva che la presunzione legale non fosse applicabile ai soggetti privati e che l’Ufficio avrebbe dovuto esporre nell’avviso di accertamento una motivazione idonea a consentire la difesa, non bastando il mero rinvio alla presunzione.

Il primo passaggio argomentativo sgombra il campo dall’inapplicabilità della norma ai non imprenditori. La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui le indagini bancarie nei confronti delle persone fisiche sono consentite anche verso chi non abbia la qualifica di imprenditore o lavoratore autonomo, ma sia lavoratore dipendente o soggetto non occupato. Si tratta di norma di carattere generale, e ogni limitazione a particolari categorie è priva di riscontro normativo.

La Corte precisa poi la struttura dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973: esso introduce una presunzione legale relativa che ribalta sul contribuente l’onere di giustificare le movimentazioni contestate. L’Amministrazione non è gravata di alcun ulteriore onere probatorio; spetta al contribuente la prova contraria. Il fondamento è nel principio di vicinanza della prova, connaturato all’art. 2697 c.c., che attiene alla possibilità di conoscere i fatti materiali posti alla base dell’evidenza probatoria.

Quanto alla motivazione dell’atto impositivo, la Corte condivide l’impostazione della C.T.R.: le giustificazioni della fase precontenziosa si risolvevano nella mera indicazione del nominativo del presunto beneficiario degli assegni, e la loro inconsistenza esonerava l’Ufficio dall’obbligo di specifica motivazione. Il riferimento della sentenza impugnata alla mancanza di prova documentale è ultroneo, poiché è ammesso anche il ricorso a presunzioni semplici; va però inteso nel senso che le mere dichiarazioni del contribuente, di per sé prive di significato dimostrativo, necessitavano di un sostegno documentale, anche indiziario.

La sentenza di appello, pur imprecisa nella formula, non è dunque censurabile nella sostanza, poiché constata l’assenza di validi elementi di prova contraria, neppure introdotti in giudizio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità e obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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