Fallimento e legittimazione del fallito all’impugnazione dell’atto impositivo (Cass. civ. Sez. V n. 19794 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fallimento, con riferimento ai rapporti d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della declaratoria fallimentare, la mera inerzia del curatore nei confronti dell’atto impositivo è sufficiente a radicare la legittimazione processuale straordinaria della società fallita, e dei suoi amministratori, ad impugnarlo. Tale inerzia rileva quale comportamento oggettivo di pura e semplice omissione, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinata. Ne deriva che il giudice di merito, ove riconosca la legittimazione del fallito, deve comunque accertare che il processo tributario non si sia celebrato all’insaputa del curatore, rimasto inattivo in quanto nemmeno informato della pendenza del giudizio.

Il Fatto

Nei confronti di una società l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2008, accertava induttivamente un maggior reddito, un maggior volume d’affari con corrispondente Iva dovuta e un’indebita detrazione Iva. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla CTP, eccependo la violazione degli artt. 12, legge n. 212/2000 e 21, legge n. 241/1990 e l’erronea valutazione degli elementi posti a fondamento dell’avviso.

La CTP accoglieva il ricorso per la violazione dell’art. 12 legge n. 212/2000. L’Ufficio proponeva appello e la CTR della Basilicata rigettava l’appello erariale, compensando le spese. Nel corso del giudizio era sopravvenuto il fallimento della contribuente e il giudizio era stato sospeso e poi riassunto dalla società. L’Ufficio ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si lamentava la violazione degli artt. 43 R.D. n. 267/1942 e 14 D.lgs. n. 546/1992, è fondato. La Corte ricostruisce gli effetti del fallimento: da esso non deriva un effetto ablatorio della titolarità dei rapporti patrimoniali, che continuano a far capo al debitore, il quale soffre solo la sottrazione della disponibilità del patrimonio. Lo spossessamento ex art. 42, comma 1, L.fall. (art. 142 CCII) realizza una scissione tra titolarità e legittimazione, con sostituzione dell’organo concorsuale al debitore.

L’art. 43, comma 1, L.fall. (art. 143, comma 1, CCII) consegna al curatore una legittimazione processuale attiva e passiva riservata per le controversie relative ai rapporti patrimoniali da amministrare. L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo: il fallito perde la capacità di stare in giudizio nelle cause che concernono quei rapporti e rimane abilitato solo nei giudizi dai quali possa derivargli un’imputazione per bancarotta e nei ristretti casi di intervento previsti dalla legge.

Accanto a queste ipotesi, la giurisprudenza ha riconosciuto al fallito una legittimazione processuale di rimessa nell’ipotesi di inerzia del curatore rispetto a rapporti e situazioni giuridicamente rilevanti. Le Sezioni Unite n. 11287 del 2023 hanno chiarito che rileva il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato; il dissidio tra le pronunce che esigevano la mera inattività e quelle che richiedevano una dichiarazione di disinteresse è stato risolto a favore della prima opzione. Nella stessa linea si colloca Cass. n. 21333 del 2024.

Nella specie, la CTR ha riconosciuto la legittimazione attiva del soggetto fallito a prescindere dall’inerzia, che ha omesso di accertare. Il giudice d’appello ha valorizzato solo la riassunzione immediata a cura della debitrice, senza curare di appurare la conoscenza in capo all’organo concorsuale della pendenza del processo e il suo disinteresse a proseguirlo. La CTR si è dunque posta in contrasto con il principio delle Sezioni Unite n. 12154 del 2021, secondo cui l’interruzione è automatica ma il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui la dichiarazione dell’interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte.

Il primo motivo è accolto, affinché il giudice di rinvio accerti che il processo tributario non si sia celebrato all’insaputa del curatore, rimasto inattivo in quanto nemmeno informato. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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