Confidi minori: la fideiussione per credito non bancario non è nulla (Cass. civ. Sez. I n. 7930 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fideiussione prestata da un confidi minore, iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, T.U.B. ratione temporis applicabile, nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa. La nullità non è prevista in modo testuale né è ricavabile indirettamente dalla previsione secondo cui tali soggetti svolgono esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi connessi o strumentali. Il rilascio di fideiussioni non è attività riservata a soggetti autorizzati, come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B. Le previsioni limitative dell’attività dei confidi non fanno perdere alla cooperativa la capacità di agire e di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento bancario. Dalla validità della fideiussione discende l’esistenza del diritto del creditore garantito e la fondatezza della domanda di ammissione al passivo del fallimento del fideiussore.
Il Fatto
Una società di riscossione propone domanda di ammissione al passivo del fallimento di una società cooperativa di garanzia collettiva fidi per un credito complessivo. Il credito è riferito in parte a debiti propri della fallita e in parte a imposte e accessori dovuti, in via principale, da altra contribuente, nell’interesse della quale la cooperativa aveva prestato fideiussione in favore dell’erario.
Il giudice delegato respinge la domanda ritenendo nulla la fideiussione, perché la fallita, all’epoca, rientrava tra i cosiddetti confidi minori, ai quali la legge consentiva garanzie per conto delle imprese associate ma solo in favore delle banche finanziatrici, non delle agenzie di riscossione. L’opposizione proposta dalla società viene accolta in parte, ma respinta quanto ai crediti fondati sulla fideiussione, ritenuta nulla anche dal Tribunale in composizione collegiale. Contro il decreto del Tribunale la società ricorre per cassazione con tre motivi; il fallimento resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi contestano entrambi la nullità della fideiussione posta a fondamento del rigetto dell’opposizione. Il Collegio li ritiene fondati, pur attraverso un diverso percorso motivazionale, perché la decisione impugnata non è conforme alla corretta applicazione delle norme di diritto in materia, come interpretate dalle Sezioni Unite n. 8472 del 2022, principio che il Collegio fa proprio.
I presupposti cronologici non sono in discussione. All’epoca del rilascio della fideiussione la cooperativa era iscritta all’elenco generale dell’art. 106 T.U.B. e, in particolare, nella apposita sezione riservata ai confidi ai sensi dell’art. 155, comma 4, T.U.B.; la garanzia venne prestata nell’interesse di un’impresa socia. La società rientrava dunque tra i confidi minori, detti a vigilanza attenuata, distinti dai confidi maggiori iscritti nell’elenco speciale dell’art. 107 T.U.B., ai quali era consentita anche la prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato.
La ricorrente sostiene che il limite desunto dal T.U.B. e dal d.l. n. 269 del 2003 non si applichi, perché diverse norme fiscali prevedevano già allora la possibilità che la fideiussione fosse rilasciata dai confidi iscritti negli elenchi degli artt. 106 e 107 T.U.B., considerando indistintamente confidi minori e maggiori. A tale rilievo subentra il più generale principio delle Sezioni Unite: la fideiussione del confidi minore a garanzia di un credito da contratto non bancario non è nulla, non essendo la nullità prevista in modo testuale né ricavabile indirettamente dalla previsione dell’attività esclusiva.
Il rilascio di fideiussioni non è attività riservata a soggetti autorizzati. Le previsioni limitative non fanno perdere al consorzio la capacità di agire propria della società cooperativa e, dunque, la capacità di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento bancario. La fideiussione non è un contratto indefettibilmente bancario, né tale lo considera il codice civile, salvo le regole di trasparenza del titolo VI del T.U.B., qui non in rilievo. Non è quindi desumibile un divieto assoluto di svolgere attività diverse, altrimenti si dovrebbe postulare che chiunque possa rilasciare fideiussioni tranne le cooperative. Una volta esclusa la nullità, non occorre interrogarsi sui rimedi; dalla validità della fideiussione discende l’esistenza del diritto del creditore garantito e la fondatezza della domanda di ammissione al passivo.
Accolti i primi due motivi, resta assorbito il terzo, relativo alle spese di lite, che saranno regolate in sede di rinvio. Il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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