Compensazione delle spese non giustificata dalla contumacia dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. II n. 19483 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, la scelta dell’Amministrazione di non resistere nel giudizio di opposizione non costituisce giustificato motivo di compensazione, non essendo sufficiente il mero richiamo alla non contestazione della parte rimasta contumace. L’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi. Ne consegue che la compensazione resta ammessa nei soli limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., con conseguente illegittimità del provvedimento che la disponga sulla base di una motivazione sostanzialmente assente.

Il Fatto

Il ricorrente, già difensore d’ufficio in un procedimento penale, proponeva opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del proprio compenso emesso dal Tribunale. Il giudice adito accoglieva parzialmente l’opposizione, riconoscendo in suo favore una somma inferiore a quella richiesta, ma compensava integralmente le spese del giudizio, richiamando la non contestazione dell’Amministrazione, rimasta contumace.

Avverso tale decisione il professionista proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo. L’Amministrazione intimata non svolgeva attività difensiva nel giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito compensato le spese della parte risultata vittoriosa sull’opposizione, sulla base di una motivazione sostanzialmente assente.

La Corte ritiene la censura fondata. In presenza dell’accoglimento dell’opposizione, il giudice avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa. Non è sufficiente, per giustificare la compensazione, il semplice richiamo alla non contestazione dell’Amministrazione rimasta contumace, né può valorizzarsi la scelta della stessa di non resistere.

La compensazione delle spese è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Tra questi non rientra l’ipotesi dell’accoglimento solo parziale della domanda articolata in unico capo. La Corte richiama il principio secondo cui l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza, configurabile solo dinanzi a una pluralità di domande contrapposte o al parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi.

Tale evenienza non consente quindi la condanna della parte vittoriosa, ma può al più giustificare la compensazione, in presenza degli altri presupposti di legge. La Corte richiama sul punto Sezioni Unite n. 32061 del 2022 e due precedenti della Sez. II, rispettivamente n. 993 del 2025 e n. 833 del 2025.

Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione del provvedimento impugnato. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con liquidazione in favore del ricorrente della somma di € 350 oltre accessori per la fase di opposizione e condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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