Inammissibile il ricorso che non produce la transazione su cui si fonda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8122 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto del requisito di specificità, il ricorso per cassazione che censuri la valutazione o la validità di una transazione senza trascriverne il contenuto e senza produrla nel giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Non si può discutere della corretta qualificazione di un contratto, né della sua validità, se lo stesso non è ritualmente veicolato nel giudizio di cassazione secondo le regole proprie di quest’ultimo. Il ricorso deve inoltre contenere una chiara esposizione dei fatti di causa ex art. 366, n. 3, cod. proc. civ., poiché l’incertezza sull’oggetto del contendere e sulla natura del rapporto impedisce ogni utile valutazione dei motivi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva prestato servizio presso un ente locale in periodo anteriore all’inquadramento in ruolo, quindi aveva agito per ottenere l’indennità di anzianità maturata nel periodo pre-ruolo, deducendo la nullità del rapporto e l’illegittimità della transazione intervenuta al momento del passaggio in ruolo. La domanda era stata rigettata nei gradi di merito: la corte territoriale aveva ritenuto che il rapporto pre-ruolo fosse cessato e consumato, con conseguente legittimità della transazione abdicativa di ogni diritto pregresso.
Avverso la sentenza di appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti dal controricorso dell’ente locale e dell’INPS. La questione centrale riguarda l’oggetto del contendere, la natura del rapporto pre-ruolo e gli effetti estintivi dell’accordo transattivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi e li dichiara complessivamente inammissibili. Anzitutto rileva che l’oggetto del contendere è incerto: il ricorso invoca l’indennità di anzianità di cui alla normativa del 1947-1949, ma il rapporto è iniziato nel 1973, quindi ricade nel regime dell’indennità di premio fine servizio per il personale iscritto all’INADEL, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 152 del 1968. Le regole dell’indennità di anzianità non sono pertanto applicabili ratione temporis.
Sul versante opposto, la sentenza di appello non richiama quella normativa, ma afferma la nullità di un rapporto di diritto privato e la legittimità della transazione su un rapporto “cessato e consumato”. La Corte osserva che la pretesa di fine rapporto richiamata non è individuata con chiarezza e che l’accertamento in fatto sulla discontinuità tra i due rapporti non è scalfito dal mero dato cronologico.
Il profilo decisivo è però processuale. La Corte rileva che non risulta trascritto il contenuto specifico della transazione attorno a cui ruotano la decisione impugnata e i primi due motivi, né essa è stata prodotta con il ricorso, in violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., non essendo indicati il momento e il luogo della produzione. Ne deriva la mancanza del requisito di specificità ex art. 366 cod. proc. civ. e dell’aderenza al caso concreto.
La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza in tema di onere di produzione documentale nel giudizio di legittimità. A ciò si aggiunge l’incertezza sui presupposti del contendere e la narrativa apodittica del ricorso, che non consente una chiara esposizione dei fatti di causa.
L’incertezza vanifica anche la valutazione del terzo e quarto motivo, che investono una ratio decidendi aggiunta, destinata a restare assorbita dall’inammissibilità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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