Il servizio militare non in costanza di nomina è sempre valutabile per i docenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6470 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo, anche se prestati non in costanza di nomina, sono sempre utilmente valutabili ai fini dell’inserimento nelle graduatorie per le supplenze del personale docente, in ogni settore e in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Tale principio discende dal coordinamento tra l’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, che riconosce la validità del servizio militare “a tutti gli effetti”, e l’art. 2050, commi 1 e 2, d.lgs. n. 66/2010, che ne impone la valutazione nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio attribuito ai servizi civili presso enti pubblici. Non è consentito trasporre al personale docente la diversa modulazione del punteggio prevista per il personale A.T.A. dal d.m. n. 50/2021, basata sulla distinzione tra servizio reso nella medesima qualifica e servizio reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali, trattandosi di attività e rapporti non sovrapponibili.

Il Fatto

Un docente, inserito nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze nella classe di concorso A046, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del punteggio per il servizio militare prestato prima dell’assunzione. Il Tribunale aveva applicato la tabella relativa al servizio di insegnamento specifico, attribuendo il punteggio massimo di 12 punti, disapplicando la diversa previsione dell’ordinanza ministeriale. La Corte d’appello di Perugia aveva confermato la decisione, rigettando il gravame del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che sosteneva la necessità di applicare la disciplina sul servizio aspecifico, con attribuzione di un punteggio ridotto.

L’Amministrazione aveva quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del d.m. n. 201/00, del d.m. n. 131/07 e dell’O.M. n. 112/22, nonché dell’art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, anche in relazione all’art. 52 Cost., insistendo per la non valutabilità integrale del servizio militare non prestato in costanza di nomina. Il docente resisteva con controricorso, illustrato da memoria.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte, esaminati congiuntamente i due motivi di ricorso in quanto connessi, ne ha affermato l’infondatezza. In primo luogo, ha rilevato che il d.m. n. 131/07 non ha abrogato espressamente il d.m. n. 201/00, ma vi ha apportato modifiche e integrazioni. Ha quindi osservato che la disposizione del punto D n. 10 del d.m. n. 131/07, invocata dal Ministero, ha formulazione non dissimile dall’art. 15, comma 6, O.M. n. 112/22, già disapplicata dal giudice di primo grado perché illegittima, in quanto contrastante con la normativa di rango primario, secondo il precedente di cui alla sentenza n. 8586/2024.

La Corte ha ricordato che la normativa di rango primario è costituita dall’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, che dichiara il servizio militare valido “a tutti gli effetti”, e dall’art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, che ne impone la valutazione nei pubblici concorsi. Ha quindi escluso che possa pervenirsi alla cassazione della sentenza per effetto dell’inapplicabilità del d.m. n. 201/00, poiché tale risultato sarebbe possibile solo censurando adeguatamente la disapplicazione dell’O.M. n. 112/22, censura non svolta nel primo motivo.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la tesi dell’Amministrazione, che invocava il criterio dell’analogia per equiparare il servizio militare non in costanza di nomina al servizio di insegnamento aspecifico. Ha escluso la possibilità di trasporre al personale docente la disciplina del d.m. n. 50/2021, dettata esclusivamente per il personale A.T.A., che distingue tra servizio reso nella medesima qualifica e servizio reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali, trattandosi di attività e rapporti non sovrapponibili, essendo il servizio di insegnamento comunque svolto nell’ambito dell’unitario sistema della pubblica istruzione.

In mancanza di una specifica disciplina per il personale docente, la Corte ha ribadito il principio di fondo, già affermato dai precedenti richiamati (Cass. nn. 5679/2020, 15467/2021, 41894/2021, 8586/2024 e 11714/2025), secondo cui il servizio militare è sempre utilmente valutabile, in ogni settore e anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore ai servizi civili presso enti pubblici. Ha pertanto rigettato il ricorso, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese, con distrazione in favore del difensore del controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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