Cessione nulla e rapporto di mero fatto escludono tutela contro licenziamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9047 del 06.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Una volta divenuto irrevocabile il giudicato che dichiara illegittima la cessione del contratto di lavoro, il rapporto con la società cedente deve ritenersi ripristinato de iure con effetti ex tunc. Il rapporto svolto nel frattempo con la cessionaria va qualificato come rapporto di mero fatto, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. L’equiparazione del contratto di lavoro invalido a quello valido è limitata agli effetti retributivi del lavoro già prestato e non fonda pretese conservative del lavoratore. Cessata l’esecuzione delle prestazioni, non trova applicazione la tutela contro i licenziamenti illegittimi.

Il Fatto

Il lavoratore ha prestato attività alle dipendenze di una società editoriale fino al 31 marzo 2016, quando il suo contratto è stato ceduto a una consociata, costituita nell’ambito del trasferimento dei servizi generali della redazione. Il lavoratore ha impugnato la cessione per difetto dei presupposti di cui all’art. 2112 cod. civ., continuando però a lavorare per la cessionaria. Quest’ultima lo ha licenziato una prima volta, nell’ambito di un licenziamento collettivo; il Tribunale ha annullato il provvedimento con reintegra, decisione confermata in appello e in Cassazione. Il lavoratore non ha ripreso servizio.

Nel frattempo il Tribunale ha accolto l’impugnativa della cessione, dichiarando mai interrotto il rapporto con la cedente e confermando l’ordine di reintegra. Dopo l’annullamento del primo licenziamento, la cessionaria ha avviato una seconda procedura, dichiarando risolto di diritto il rapporto per l’accertata illegittimità della cessione. Il secondo licenziamento è oggetto del presente giudizio. La Corte d’appello lo ha dichiarato illegittimo, con tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, legge n. 300 del 1970.

La Motivazione della Corte

La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, contestando la qualificazione della comunicazione aziendale come licenziamento e invocando la risoluzione di diritto o per mutuo consenso. Il lavoratore ha resistito con ricorso incidentale, sostenendo che al rapporto di fatto con la cessionaria dovessero applicarsi le disposizioni in materia di licenziamento.

La Corte rileva preliminarmente che, dopo la notifica del ricorso, è divenuta irrevocabile la sentenza d’appello che ha dichiarato illegittima la cessione. Il ricorso delle società è stato respinto con ordinanza n. 20083 del 2024. Il giudicato esterno così formatosi tra le stesse parti è ostativo all’esame dei motivi del ricorso principale.

Per effetto di tale giudicato, il rapporto di lavoro con la cedente deve ritenersi ripristinato de iure e con effetti ex tunc. Ne deriva la qualificazione del rapporto svolto con la cessionaria come rapporto di mero fatto, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., come affermato da Sezioni Unite n. 2990 del 2018 e dalle successive Cass. n. 21158 del 2019, n. 35982 del 2021 e n. 14712 del 2024.

La Corte richiama il principio per cui l’equiparazione del contratto invalido a quello valido è limitata agli effetti retributivi del lavoro già prestato. Essa non è idonea a fondare pretese conservative del lavoratore. Finita l’esecuzione delle prestazioni, non trova applicazione la tutela contro i licenziamenti illegittimi, come chiarito da Cass. n. 24247 del 2007, n. 7586 del 2018 e n. 21884 del 2016. La tutela indennitaria riconosciuta dalla Corte d’appello risulta quindi non dovuta.

La sentenza impugnata è pertanto cassata, con assorbimento del ricorso incidentale, e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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