Divieto di licenziamento Covid e cambio appalto senza clausola sociale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9048 del 06.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, nel testo originario vigente alla data del licenziamento, preclude al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo senza alcuna deroga per le ipotesi di recesso connesso al cd. cambio appalto. La deroga introdotta dalla legge di conversione n. 27 del 2020, inserita nel primo periodo concernente le procedure di licenziamento collettivo, ha efficacia solo ex nunc e non può retroagire a legittimare il recesso già intimato. Il divieto costituisce norma imperativa posta a tutela di interessi pubblici fondamentali, sicché il licenziamento intimato in sua violazione è nullo, con conseguente reintegra e risarcimento del danno. La clausola sociale di riassunzione e l’effettiva costituzione di un nuovo rapporto con l’impresa subentrante non escludono la tutela nei confronti del datore che ha intimato il recesso.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva un appalto di vigilanza. A seguito dell’assegnazione dell’appalto ad altra impresa, la società ha comunicato a due lavoratori il loro passaggio alle dipendenze della subentrante, ritenendo che ciò escludesse la configurabilità di un licenziamento. Con lettere del 18 marzo 2020 gli stessi lavoratori hanno ricevuto l’intimazione di recesso per giustificato motivo oggettivo.
I due lavoratori hanno impugnato il licenziamento. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato nulli i recessi e ha condannato la società alla reintegra e al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica investe l’ambito applicativo dell’art. 46 del d.l. n. 18 del 2020. La ricorrente sostiene che, anche nel testo originario, il divieto di recesso dovesse essere letto nel senso di escludere i casi di recesso atipico, cioè di risoluzione conseguente a cambio appalto, non configurandosi perdita del posto di lavoro in presenza di un obbligo di assunzione in capo alla subentrante.
Il motivo è infondato. Il Collegio ricostruisce il dato letterale e la successione delle fonti. Il testo originario dell’art. 46 non contemplava alcuna deroga per il recesso connesso al cambio appalto; la deroga è comparsa solo con la legge di conversione n. 27 del 2020, con efficacia ex nunc. La Corte richiama il principio secondo cui la disposizione di un decreto-legge sostituita o abrogata dalla legge di conversione perde efficacia ex tunc, mentre la mera modificazione determina la conversione totale del decreto e l’efficacia ex nunc della nuova norma (Cass. n. 30246 del 2018; Cass. n. 9386 del 2016).
Da ciò consegue che correttamente i giudici di appello hanno valutato la legittimità del recesso alla stregua del testo originario, vigente al 18 marzo 2020, e hanno dichiarato la nullità del licenziamento. La nullità discende dal carattere di norma imperativa del divieto, in quanto precetto di contenuto specifico e preciso, rispondente a interessi pubblici fondamentali rispetto ai quali il potere di recesso viene temporaneamente subvalente (Cass. n. 19185 del 2024).
La Corte respinge la tesi del recesso sui generis, sottratto alla disciplina di tutela del giustificato motivo oggettivo. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che la tutela per il licenziamento si affianca e si aggiunge a quella delle clausole sociali, senza che la costituzione di un nuovo rapporto implichi rinuncia all’impugnazione del recesso (Cass. n. 29922 del 2018). Il principio è ribadito anche per i licenziamenti intimati durante l’emergenza pandemica.
Nel caso concreto manca persino la prova dello svolgimento di una procedura di cambio appalto disciplinata da clausole sociali. Le censure sul punto contrappongono una diversa ricostruzione del fatto e sono inammissibili, perché estranee al perimetro del vizio di violazione di legge, che presuppone un accertamento in fatto incontestato (Cass. Sez. Un. n. 8053 e n. 8054 del 2014). Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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