Inammissibile il ricorso che non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 9044 del 06.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non aggredisca la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata e si limiti a censure prive di specifica attinenza al decisum. L’esercizio del diritto di impugnazione è idoneo solo se il motivo contiene una critica della decisione e l’esplicita indicazione delle ragioni per cui essa è errata, dovendo considerare le ragioni che la sorreggono e non potendone prescindere. In tema di error in procedendo, la Corte è giudice del fatto e può esaminare direttamente gli atti, ma il vizio non è rilevabile d’ufficio: il ricorrente deve indicare gli elementi individuanti il fatto processuale e gli atti su cui il motivo si fonda. La nullità contrattuale è rilevabile d’ufficio solo se dagli atti risultano acquisiti tutti gli elementi di fatto dai quali desumerne l’esistenza.
Il Fatto
Due fideiussori erano stati condannati, in solido con le società debitrici principali, al pagamento di un importo a favore di una banca, quale saldo passivo di un finanziamento chirografario, di un conto corrente e di un ulteriore finanziamento. Il Tribunale rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte d’Appello rigettò l’appello, confermando la decisione di primo grado.
I garanti ricorrono per cassazione con tre motivi, deducendo la tardiva produzione degli originali delle fideiussioni, l’irritualità della verificazione grafologica e la nullità delle garanzie per violazione della normativa antitrust. La banca resiste con controricorso. La trattazione è fissata in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 116, 216 e 217 cod. proc. civ. e dell’art. 2719 cod. civ., sostenendo che, disconosciute le sottoscrizioni delle copie, non fosse necessario il disconoscimento degli originali. Il motivo è inammissibile ex art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.: la Corte d’Appello ha fondato la decisione su una duplice ratio, osservando che il disconoscimento degli originali non era avvenuto e che, in ogni caso, la C.T.U. grafologica aveva concluso per l’autenticità delle firme.
I ricorrenti non hanno aggredito tale seconda ragione, del tutto autonoma e sufficiente a sorreggere il decisum. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il motivo di impugnazione deve identificare l’errore e fornire la rappresentazione delle ragioni che sostengono la decisione, dovendosi considerare nullo, per inidoneità al raggiungimento dello scopo, il motivo che non rispetti tale requisito (Cass. n. 359 del 2005, ribadito da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017 e da Cass. n. 1341 del 2024).
Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 216 e 217 cod. proc. civ. per la tardiva produzione degli originali e la mancata reiterazione dell’istanza di verificazione. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ.: la Corte è giudice del fatto, ma il vizio processuale non è rilevabile d’ufficio, sicché il ricorrente deve indicare gli atti e i documenti su cui si fonda il motivo e illustrarne il contenuto. I ricorrenti non hanno precisato se le doglianze fossero state tempestivamente dedotte in primo grado e reiterate in appello.
Con il terzo motivo si denuncia la nullità delle fideiussioni per violazione dell’art. 2, comma secondo, legge n. 287/1990 e dell’art. 1419 cod. civ., per essere le garanzie uniformate allo schema ABI vietato. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato, i ricorrenti hanno omesso di precisare se e quando siano stati prodotti il modello ABI e il provvedimento della Banca d’Italia, che quale atto amministrativo deve essere prodotto dalla parte che lo invochi. Dall’altro, la nullità è rilevabile d’ufficio solo se dagli atti risultino acquisiti tutti gli elementi di fatto che la fondano, evenienza non ricorrente.
I ricorrenti non hanno investito per intero la ratio decidendi della sentenza impugnata, là dove si evidenzia che le fideiussioni sono successive al provvedimento della Banca d’Italia e che non vi è prova della partecipazione della banca al cartello vietato. La mancata impugnazione di tale ragione rende la censura priva di decisività. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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