Mansioni dirigenziali avvocato dipendente richiedono autonomia e corresponsabilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9668 del 13.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della dirigenza sanitaria, l’assegnazione di fatto del funzionario non dirigente a una posizione dirigenziale professionale integra svolgimento di mansioni superiori rilevante ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001. Il carattere dirigenziale della posizione non è segnato dalla conduzione di una struttura, ma dall’affidamento di compiti con precisi ambiti di autonomia tecnico-professionale e dall’assunzione di corresponsabilità nella gestione dell’attività professionale. Il mero svolgimento delle mansioni tipiche dell’avvocato dipendente, unito al possesso del titolo professionale, non attribuisce di per sé diritto all’inquadramento dirigenziale, richiedendosi un quid pluris rispetto alle prestazioni specialistiche proprie della categoria D.

Il Fatto

La controversia riguarda le differenze retributive maturate nel periodo dal 01/01/2002 al 30/09/2007 per lo svolgimento di asserite mansioni dirigenziali di avvocato, rivendicate rispetto all’inquadramento nella categoria D con qualifica di collaboratore amministrativo.

Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ritenendo provate le mansioni superiori e applicando la prescrizione quinquennale. La Corte d’appello, prima con sentenza n. 870/2016 e poi in sede di rinvio con la sentenza qui impugnata, ha rigettato le domande originarie. Avverso tale pronuncia la lavoratrice ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità richiama il principio già enunciato in sede di rinvio con l’ordinanza n. 30811/2018: le aziende sanitarie possono istituire posizioni dirigenziali professionali che, senza attribuzione di responsabilità di struttura, comportano l’assegnazione di incarichi caratterizzati da autonomia tecnico-professionale e corresponsabilità gestionale.

Il primo motivo, con cui si deduce la violazione del principio di diritto formulato dal giudice di rinvio, è dichiarato inammissibile. La ricorrente non ha raffrontato quel principio con la motivazione della sentenza impugnata, raffronto indispensabile per apprezzare l’error in procedendo. La Corte territoriale, anzi, ha ricostruito l’organizzazione dell’ufficio legale seguendo proprio le indicazioni della sentenza di rinvio, distinguendo la figura del funzionario dirigente da quella del funzionario abilitato al patrocinio.

Il secondo motivo è infondato. La Corte di merito ha correttamente applicato il principio, escludendo che dalla documentazione e dalle prove testimoniali emergessero gli elementi necessari per la sussunzione nelle mansioni dirigenziali non sanitarie. Il motivo si risolve in una diversa valutazione del compendio istruttorio, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.

La Corte precisa che lo svolgimento delle mansioni di avvocato non comporta di per sé la collocazione in posizione di staff rispetto al vertice datoriale. La declaratoria della categoria D del CCNL del comparto sanità valuta espressamente il titolo professionale e le mansioni specialistiche; pertanto l’inquadramento dirigenziale richiede un quid pluris, ossia il livello di autonomia e l’assunzione di corresponsabilità che il giudice di merito ha ritenuto insussistenti, con accertamento di fatto insindacabile.

Il terzo motivo è inammissibile, poiché mira a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito, secondo il costante orientamento espresso da Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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