Giudicato sul rapporto preclude il riesame del credito (Cass. civ. Sez. II n. 368 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando tra le stesse parti sono fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico e uno dei due giudizi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune alle due cause, quale premessa logica indispensabile della statuizione, preclude il riesame dello stesso punto di diritto, anche se il successivo giudizio ha finalità e petitum diversi. L’ambito del giudicato copre il dedotto e il deducibile e incide, sul piano sostanziale, non solo sull’esistenza del diritto azionato ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, fermo il requisito dell’identità delle persone e senza necessità di una domanda di parte volta a ottenere una decisione con efficacia di giudicato.
Il Fatto
Una società di consulenza tecnica e assistenza alla direzione lavori assume di essere stata incaricata nel 2009, in relazione a un intervento di recupero di un locale sottotetto, con compenso da corrispondersi in tre soluzioni. La committenza versa solo il primo rateo. La società conviene in giudizio i proprietari per ottenere il pagamento del terzo rateo maturato, pari a 15.000,00 euro.
I convenuti, divenuti pieni proprietari, eccepiscono l’esistenza di una giusta causa di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. e i danni patiti durante i lavori. Il Tribunale accoglie la domanda della società. La Corte d’Appello di Torino riforma la decisione e respinge la pretesa. La società ricorre per cassazione con due motivi; i controricorrenti resistono.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo, per priorità logica, il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: la Corte d’Appello avrebbe pronunciato ultra petita, ravvisando una intervenuta risoluzione del contratto mai affermata dalla sentenza del primo giudizio e mai richiesta dalle parti.
Il motivo è infondato. La Corte ricostruisce la decisione impugnata: i giudici di appello hanno valorizzato l’esito del precedente giudizio risarcitorio, nel quale la stessa società aveva proposto identica domanda di adempimento riferita alla seconda rata del compenso, conclusosi con sentenza passata in giudicato di accoglimento della pretesa attorea e di rigetto di quella riconvenzionale.
La Corte d’Appello ha ritenuto che in quella pronuncia fosse stata implicitamente ravvisata una causa interamente estintiva dell’obbligazione di pagamento, consistente nella intervenuta risoluzione del contratto, e che, in ottemperanza alla valenza di giudicato, dovesse essere accolto l’appello incidentale. I giudici di merito hanno, in sostanza, fatto valere il giudicato formatosi sul rapporto tra le parti.
Il principio richiamato è quello secondo cui, qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico e uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune forma la premessa logica indispensabile della statuizione e preclude il riesame dello stesso punto, anche se il successivo giudizio ha finalità diverse. L’ambito del giudicato copre il dedotto e il deducibile e incide sull’inesistenza di fatti estintivi ancorché non dedotti, fermo il requisito dell’identità delle persone.
L’infondatezza della censura, dovuta alla corretta applicazione del giudicato, comporta l’assorbimento del primo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso è rigettato; le spese seguono la soccombenza e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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